30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per la misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Bulgaria nel periodo precedente l'adesione

(2006/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Bulgaria (di seguito denominato «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 20 ottobre 2000 (3), modificata dalla decisione della Commissione del 5 luglio 2006, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(2)

Il 18 dicembre 2000, il governo della Repubblica di Bulgaria e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalle convenzioni annuali di finanziamento per il 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, firmate rispettivamente il 12 febbraio 2001, 19 febbraio 2002, 4 aprile 2003, 23 luglio 2003, 14 aprile 2005 e 11 gennaio 2006.

(3)

L'autorità competente della Repubblica di Bulgaria ha designato un'agenzia SAPARD preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, è competente a svolgere i compiti finanziari nell'ambito dell'attuazione del programma SAPARD.

(4)

In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/380/CE, del 14 maggio 2001 (4) e la decisione 2003/614/CE, del 14 agosto 2003, che conferiscono ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione (5) relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard.

(5)

Da allora, la Commissione ha svolto un’ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 1.3 («Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente») contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Bulgaria ottemperi alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (6), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6)

È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e, per quanto concerne la misura 1.3, affidare al Fondo statale per l’agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Bulgaria.

(7)

Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 1.3 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo per tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard al Fondo statale per l’agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

(8)

Le condizioni di ammissibilità delle spese sono quelle previste nel programma Sapard.

(9)

Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto solo dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e previa attuazione di eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione in relazione al conferimento della gestione degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura di sostegno 1.3 («Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente») da parte della Repubblica di Bulgaria, viene fatta deroga all’esigenza di approvazione ex ante da parte della Commissione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

Articolo 2

La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

1)

al Fondo statale per l'Agricoltura (Agenzia Sapard), sito al 136 Hristo Botev Boulevard, 1618 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda l'attuazione della misura 1.3 del Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000, nonché

2)

al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, sito al 102 Radkovski Street, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard relative alla misura 1.3 per la Repubblica di Bulgaria.

Articolo 3

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese indicate in tale programma.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(3)  C(2000) 3058 def.

(4)  GU L 213 del 23.8.2003, pag. 10.

(5)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 32.

(6)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1052/2006 (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 3).