23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

che modifica le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli Stati membri per il 2006

[notificata con il numero C(2006) 4150]

(2006/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), contiene norme relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Detto regolamento modificato prevede un’estensione della sorveglianza degli ovini.

(2)

La decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune EST e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 (3), contiene l’elenco dei programmi e fissa l'aliquota e l'importo dei contributi comunitari per ciascun programma.

(3)

La decisione 2005/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune EST e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 (4), stabilisce il contributo finanziario della Comunità per i programmi degli Stati membri di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi.

(4)

L’8 marzo 2006 un gruppo di esperti sulle EST nei piccoli ruminanti, presieduto dal rappresentante del laboratorio comunitario di riferimento per le EST, ha confermato che l’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) non può essere esclusa in detti animali, in seguito ai risultati della seconda fase dei test di differenziazione effettuati su campioni del cervello di due pecore originarie della Francia e di una pecora originaria di Cipro. Per escludere la presenza dell’ESB in tali animali occorrono ulteriori analisi.

(5)

Data l’importanza di intensificare la sorveglianza per valutare la prevalenza dell’ESB negli ovini, è opportuno aumentare l’importo rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per ogni test fino a un massimo di 30 EUR per test rapido effettuato su ovini, adeguandolo all’importo per test rapido effettuato sui caprini.

(6)

A seguito dell’individuazione di un primo caso di ESB in Svezia, il regolamento (CE) n. 999/2001 ha imposto un’intensificazione della sorveglianza dei bovini in tale Stato membro. È pertanto opportuno aumentare l’importo del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle EST in Svezia, previsti dalle decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE.

(7)

È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2005/723/CE e 2005/873/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2005/723/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nella decisione 2005/873/CE, capo XI, articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

3 375 000 EUR per il Belgio;

b)

1 640 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

2 380 000 EUR per la Danimarca;

d)

15 155 000 EUR per la Germania;

e)

285 000 EUR per l’Estonia;

f)

1 625 000 EUR per la Grecia;

g)

9 945 000 EUR per la Spagna;

h)

25 760 000 EUR per la Francia;

i)

6 695 000 EUR per l’Irlanda;

j)

9 045 000 EUR per l’Italia;

k)

565 000 EUR per Cipro;

l)

355 000 EUR per la Lettonia;

m)

770 000 EUR per la Lituania;

n)

140 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

1 415 000 EUR per l’Ungheria;

p)

35 000 EUR per Malta;

q)

5 515 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

2 230 000 EUR per l’Austria;

s)

3 800 000 EUR per la Polonia;

t)

2 205 000 EUR per il Portogallo;

u)

410 000 EUR per la Slovenia;

v)

845 000 EUR per la Slovacchia;

w)

1 020 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 440 000 EUR per la Svezia;

y)

7 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 3 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale sugli ovini e sui caprini, effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18.

(4)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 21.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEI PROGRAMMI PER LA SORVEGLIANZA DELLE EST (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1)

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota applicata per i test rapidi e i test differenziali eseguiti

(%)

Importo massimo

(EUR)

EST

Belgio

100

3 375 000

Repubblica ceca

100

1 640 000

Danimarca

100

2 380 000

Germania

100

15 155 000

Estonia

100

285 000

Grecia

100

1 625 000

Spagna

100

9 945 000

Francia

100

25 760 000

Irlanda

100

6 695 000

Italia

100

9 045 000

Cipro

100

565 000

Lettonia

100

355 000

Lituania

100

770 000

Lussemburgo

100

140 000

Ungheria

100

1 415 000

Malta

100

35 000

Paesi Bassi

100

5 515 000

Austria

100

2 230 000

Polonia

100

3 800 000

Portogallo

100

2 205 000

Slovenia

100

410 000

Slovacchia

100

845 000

Finlandia

100

1 020 000

Svezia

100

1 440 000

Regno Unito

100

7 700 000

Totale

104 350 000»