20.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/18


DECISIONE 2006/631/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2005/211/GAI precisa che talune disposizioni dell’articolo 1 di detta decisione hanno effetto a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, non appena siano state adempiute le precondizioni necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date diverse per quanto riguarda l’applicazione di dette disposizioni.

(2)

Le precondizioni menzionate in detto articolo 2, paragrafo 4, sono state adempiute relativamente all’articolo 1, paragrafo 9 (nuovi articoli 101A e 101B), della decisione 2005/211/GAI.

(3)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio (3), e con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (4), entrambe del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria del succitato accordo con la Confederazione svizzera,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 9 (nuovi articoli 101A e 101B), della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(3)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.