20.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2006
recante abrogazione della decisione 2005/184/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro
(2006/627/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2005/184/CE (1), successiva a una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, si è constatata la presenza di un disavanzo eccessivo a Cipro. |
(2) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il 5 luglio 2004 il Consiglio ha formulato una raccomandazione a Cipro, invitando lo Stato membro a correggere il disavanzo eccessivo entro, al massimo, la fine del 2005. La raccomandazione è stata resa pubblica. Nello specifico, il Consiglio ha raccomandato al governo cipriota di attuare con determinazione le misure previste nel programma di convergenza del maggio 2004; in particolare, di adottare, entro il 5 novembre 2004, misure efficaci per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL nel 2005 in modo credibile e sostenibile. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di porre un freno all'aumento del rapporto debito/PIL nel 2004 e di invertirne la tendenza negli anni successivi. Il Consiglio ha invitato inoltre le autorità cipriote a provvedere affinché il risanamento di bilancio prosegua verso l’obiettivo di medio termine anche dopo la correzione del disavanzo eccessivo. |
(3) |
A norma dell'articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando, a giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione è stato corretto. |
(4) |
Conformemente al protocollo allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione fornisce i dati per l’attuazione di tale procedura. Nell’ambito dell’applicazione di detto protocollo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare due volte all’anno (entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre) i dati relativi al disavanzo e al debito pubblici e altre variabili connesse, come stabilito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). |
(5) |
In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 3605/93, dopo la notifica trasmessa da Cipro anteriormente al 1o aprile 2006, e alle previsioni di primavera 2006 dei servizi della Commissione, sono giustificate le seguenti conclusioni:
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(6) |
Secondo il parere del Consiglio del 14 marzo 2006 sul programma di convergenza aggiornato di Cipro, relativo al periodo 2005-2009, le misure previste dalle autorità cipriote nel periodo in questione dovrebbero consentire di portare il disavanzo strutturale allo 0,5 % del PIL entro il 2009, raggiungendo così l’obiettivo di medio termine fissato dalle stesse autorità. Tenendo conto dei risultati stimati per il 2005 e dei rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi di bilancio, gli orientamenti di bilancio delineati nel programma appaiono sufficienti a garantire il quasi raggiungimento entro il 2009 degli obiettivi di medio termine indicati nel programma. Negli anni successivi alla correzione del disavanzo eccessivo, il ritmo di avvicinamento all’obiettivo di medio termine previsto dal programma è sostanzialmente in linea con il patto di stabilità e crescita. |
(7) |
Occorre pertanto abrogare la decisione 2005/184/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che a Cipro è stato posto rimedio alla situazione di disavanzo eccessivo.
Articolo 2
La decisione 2005/184/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 19.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).