8.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all’eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005

[notificata con il numero C(2006) 3918]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), e in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contribuire ad un’eradicazione quanto mai rapida della malattia di Newcastle, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.

(2)

La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 (2) della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

(3)

Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2005. L’insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(4)

In data 15 dicembre 2005, il Regno Unito ha presentato una valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell’eradicazione della malattia.

(5)

Le autorità britanniche hanno soddisfatto integralmente i loro obblighi tecnici e amministrativi previsti dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(7)

Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Versamento di un contributo finanziario della Comunità al Regno Unito

1.   Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.