31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione del cromafenozide, dell’halosulfuron, del tembotrione, del valiphenal e del virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 3820]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 12 dicembre 2004, la società Calliope SAS ha presentato alle autorità dell’Ungheria un fascicolo relativo alla sostanza attiva cromafenozide, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 19 maggio 2005 la società Nissan Chemical Europe SARL ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo all’halosulfuron chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 25 novembre 2005, la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo al tembotrione, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 2 settembre 2005, la società ISAGRO Spa ha presentato alle autorità ungheresi un fascicolo relativo al valiphenal, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 16 marzo 2005, la società Central Science Laboratory ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito, dell’Austria, dell’Italia e dell’Ungheria hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in questione e riferiscono alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/41/CE della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Cromafenozide

N. CIPAC non ancora assegnato

Calliope SAS

12 dicembre 2004

HU

2

Halosulfuron

N. CIPAC non ancora assegnato

Nissan Chemical Europe SARL

19 maggio 2005

IT

3

Tembotrione

N. CIPAC non ancora assegnato

Bayer CropScience AG

25 novembre 2005

AT

4

Valiphenal

N. CIPAC non ancora assegnato

ISAGRO SpA

2 settembre 2005

HU

5

Virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole

N. CIPAC non pertinente

Central Science Laboratory

16 marzo 2005

UK