8.8.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/550/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH



8.8.2006   

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L 217/17


ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati a un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese conclusi tra Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ufficiali delle parti.

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

«accordo tra il governo federale austriaco e il governo macedone in materia di trasporti aerei» firmato a Graz l’8 novembre 1996 (di seguito «accordo con l'Austria»),

«accordo tra il governo belga e il governo macedone in materia di trasporti aerei», firmato a Bruxelles il 22 ottobre 1998 (di seguito «accordo con il Belgio»),

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Bruxelles il 5 ottobre 1998,

«accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare federale di Iugoslavia in materia di trasporti aerei», firmato a Belgrado il 28 febbraio 1956 (di seguito «accordo con la Repubblica ceca»),

«accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Copenhagen il 20 marzo 2000 (di seguito «accordo con la Danimarca»),

«accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 16 luglio 2002 (di seguito «accordo con la Germania»),

«accordo tra il governo ungherese e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Budapest l’11 maggio 2000 (di seguito «accordo con l'Ungheria»),

«accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 3 febbraio 1997 (di seguito «accordo con l'Italia»),

«accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo macedone in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi», firmato a Skopje il 6 febbraio 1997 (di seguito «accordo con i Paesi Bassi»),

«accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Bratislava il 15 maggio 2002 (di seguito «accordo con la Repubblica slovacca»),

«accordo tra la Repubblica slovena e la Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei di linea», firmato a Ohrid il 24 marzo 1992 (di seguito «accordo con la Slovenia»),

modificato il 20 luglio 1992 e il 6 novembre 1992,

«accordo tra il governo spagnolo e il governo macedone in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 2 marzo 1999 (di seguito «accordo con la Spagna»),

«accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Copenhagen il 20 marzo 2000 (di seguito «accordo con la Svezia»),

«accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», firmato a Skopje il 1o ottobre 1999 (di seguito «accordo con il Regno Unito»).

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

«accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato il 4 novembre 2000 (di seguito «accordo con l'Estonia»),

«accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato a Parigi l’11 febbraio 2002 (di seguito «accordo con la Francia»),

«accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Macedonia in materia di servizi aerei», siglato a Varsavia il 14 giugno 2000 (di seguito «accordo con la Polonia»),

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Varsavia il 14 giugno 2000.


ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo con l'Austria,

articolo 2 dell’accordo con la Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo con la Danimarca,

articolo 3 dell'accordo con l'Estonia,

articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo con la Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo con la Germania,

articolo 3 dell’accordo con l'Ungheria,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo con l'Italia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo con i Paesi Bassi,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo con la Polonia,

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo con la Repubblica slovacca,

articolo 6 dell’accordo con la Slovenia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo con la Spagna,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo con la Svezia,

articolo 4 dell’accordo con il Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con l'Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo con il Belgio,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con la Danimarca,

articolo 4 dell'accordo con l'Estonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con la Francia,

articolo 4 dell’accordo con la Germania,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo con l'Ungheria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con l'Italia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo con i Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo con la Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con la Repubblica slovacca,

articolo 7 dell’accordo con la Slovenia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con la Spagna,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo con la Svezia,

articolo 5 dell’accordo con il Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 16 dell'accordo con l'Estonia,

articolo 8 dell’accordo con la Francia,

articolo 12 dell’accordo con la Germania,

articolo 8 dell’accordo con l'Ungheria,

articolo 14 dell’accordo con i Paesi Bassi,

articolo 17 dell’accordo con la Polonia,

articolo 15 dell’accordo con la Repubblica slovacca,

articolo 13 dell’accordo con la Spagna.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 8 dell’accordo con l'Austria,

articolo 10 dell’accordo con il Belgio,

articolo 6 dell’accordo con la Repubblica ceca,

articolo 6 dell’accordo con la Danimarca,

articolo 9 dell'accordo con l'Estonia,

articolo 10 dell’accordo con la Francia,

articolo 6 dell’accordo con la Germania,

articolo 11 dell’accordo con l'Ungheria,

articolo 6 dell’accordo con l'Italia,

articolo 10 dell’accordo con i Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo con la Polonia,

articolo 9 dell’accordo con la Repubblica slovacca,

articolo 9 dell’accordo con la Slovenia,

articolo 5 dell’accordo con la Spagna,

articolo 6 dell’accordo con la Svezia,

articolo 8 dell’accordo con il Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 12 dell’accordo con l'Austria,

articolo 13 dell’accordo con il Belgio,

articolo 7 dell’accordo con la Repubblica ceca,

articolo 11 dell’accordo con la Danimarca,

articolo 14 dell'accordo con l'Estonia,

articolo 14 dell’accordo con la Francia,

articolo 10 dell’accordo con la Germania,

articolo 14 dell’accordo con l'Ungheria,

articolo 8 dell’accordo con l'Italia,

articolo 6 dell’accordo con i Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo con la Polonia,

articolo 13 dell’accordo con la Repubblica slovacca,

articolo 13 dell’accordo con la Slovenia,

articolo 7 dell’accordo con la Spagna,

articolo 11 dell’accordo con la Svezia,

articolo 7 dell’accordo con il Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei)