1.8.2006   

IT

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L 211/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/529/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato dell’autorizzazione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

Occorre firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1.   Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON



1.8.2006   

IT

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L 211/24


ACCORDO

tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

l’UCRAINA

dall’altro

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Ucraina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e quelli dell’Ucraina, né di negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, se non altrimenti indicato, le definizioni figurano all’allegato IV.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   La disposizione di cui al paragrafo 2 sostituisce le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera a), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato e le autorizzazioni e i permessi rilasciati dall’Ucraina.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Ucraina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

Articolo 3

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione da parte dell’Ucraina

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sostituiscono le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera b), rispettivamente per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o permessi di un vettore designato da uno Stato membro.

2.   L’Ucraina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

L’Ucraina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 4

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Ucraina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l’Ucraina si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 5

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Ucraina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 6

Tariffe di trasporto

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Ucraina in virtù di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 7

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi elencati all’allegato I, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 11

Registrazione

Il presente accordo e le sue modifiche saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già entrati in vigore o firmati, alla data della firma del presente accordo; altre intese fra l’Ucraina e Stati membri già oggetto di applicazione transitoria:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo dell’Ucraina concluso a Vienna il 15 giugno 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Austria» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Vienna il 22 aprile 2005,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo dell’Ucraina sui trasporti aerei firmato a Kyiv il 20 maggio 1996, di seguito denominato «accordo Ucraina-Belgio» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2004,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo dell’Ucraina firmato a Kyiv il 1o luglio 1997, di seguito denominato «accordo Ucraina-Repubblica ceca» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 21 febbraio 2000, di seguito denominato «accordo Ucraina-Cipro» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato «accordo Ucraina-Danimarca» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 10 giugno 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Germania» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Estonia e il governo dell’Ucraina concluso a Tallinn il 6 luglio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Estonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dell’Ucraina concluso a Helsinki il 5 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Finlandia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo dell’Ucraina concluso a Parigi il 3 maggio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Francia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 15 dicembre 1997, di seguito denominato «accordo Ucraina-Grecia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 19 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Ungheria» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica italiana e il governo dell’Ucraina concluso a Roma il 2 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Italia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo dell’Ucraina concluso a Riga il 23 maggio 1995, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lettonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo dell’Ucraina concluso a Vilnius il 7 luglio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lituania» nell’allegato II,

modificato da ultimo dal protocollo firmato a Vilnius il 26 maggio 2003,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo dell’Ucraina concluso a Lussemburgo il 14 giugno 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Lussemburgo» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il Regno dei Paesi Bassi e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 7 settembre 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Paesi Bassi» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo dell’Ucraina concluso a Varsavia il 20 gennaio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Polonia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica slovacca e il governo dell’Ucraina concluso a Bratislava il 23 maggio 1994, di seguito denominato «accordo Ucraina-Slovacchia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo dell’Ucraina concluso a Lubiana il 30 marzo 1999, di seguito denominato «accordo Ucraina-Slovenia» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo spagnolo e il governo dell’Ucraina concluso a Madrid il 7 ottobre 1996, di seguito denominato «accordo Ucraina-Spagna» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo dell’Ucraina concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato «accordo Ucraina-Svezia» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell’Ucraina firmato a Londra il 10 febbraio 1993, di seguito denominato «accordo Ucraina-Regno Unito» nell’allegato II.

b)

Accordi sui servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già siglati, alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Irlanda e il governo dell’Ucraina siglato a Dublino il 10 dicembre 1992, di seguito denominato «accordo Ucraina-Irlanda» nell’allegato II,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Malta e il Consiglio dei ministri dell’Ucraina siglato a Luqa il 17 giugno 1998, di seguito denominato «accordo Ucraina-Malta» nell’allegato II,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica portoghese e il Consiglio dei ministri dell’Ucraina siglato a Lisbona il 18 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Ucraina-Portogallo» nell’allegato II.


ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi riportati all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo III, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo IV, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 9bis dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 14 bis dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 16bis dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 13 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 15 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo XI dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 14 bis dell’accordo Ucraina-Svezia.

d)

Tassazione del carburante:

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 9 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo V dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto:

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Austria,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Belgio,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Repubblica ceca,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Cipro,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Danimarca,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Germania,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Estonia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Finlandia,

articolo 17 dell’accordo Ucraina-Francia,

articolo 14 dell’accordo Ucraina-Grecia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Ungheria,

articolo 6 dell’accordo Ucraina-Irlanda,

articolo 8 dell’accordo Ucraina-Italia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lettonia,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lituania,

articolo 10 dell’accordo Ucraina-Lussemburgo,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Malta,

articolo 5 dell’accordo Ucraina-Paesi Bassi,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Polonia,

articolo 18 dell’accordo Ucraina-Portogallo,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Repubblica slovacca,

articolo 12 dell’accordo Ucraina-Slovenia,

articolo VII dell’accordo Ucraina-Spagna,

articolo 11 dell’accordo Ucraina-Svezia,

articolo 7 dell’accordo Ucraina-Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)


ALLEGATO IV

Definizioni

Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l’esercizio reale ed effettivo di un’attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo.

Per «licenza di esercizio» si intende un’autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un’impresa, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, verso corrispettivo.

Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un’impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti, nel quale si attesta che l’operatore in questione ha le capacità professionali e l’organizzazione per garantire l’impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell’aviazione indicati sul certificato.

La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l’esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell’interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro competente attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea almeno conformi agli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.