8.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2006
relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri e che abroga la decisione 2005/744/CE
[notificata con il numero C(2006) 3054]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/474/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
Alla luce del rischio associato alla presenza del virus dell’influenza aviaria A ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, con la decisione 2005/744/CE del 21 ottobre 2005 recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri (3) la Commissione ha fissato talune prescrizioni in materia di biosicurezza e di vaccinazione di tali volatili. Tale decisione impone inoltre agli Stati membri di presentare alla Commissione i loro piani di vaccinazione preventiva dei volatili detenuti nei giardini zoologici. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE prevede norme relative al ricorso alla vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria dei volatili in cattività, ad esempio volatili custoditi nei giardini zoologici, e dispone che le modalità di applicazione della vaccinazione preventiva siano stabilite dalla Commissione. Tale direttiva impone inoltre agli Stati membri di sottoporre all’approvazione della Commissione i loro piani di vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività. |
(4) |
La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (4) fornisce la definizione di giardino zoologico. Occorre tener conto di tale definizione ai fini della presente decisione. |
(5) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5) fissa norme specifiche applicabili agli animali oggetto di scambi tra organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. |
(6) |
Data la loro sistemazione in luoghi chiusi, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti non possono normalmente entrare in contatto con pollame o altri volatili in cattività e non rappresentano pertanto alcun rischio di contaminazione per pollame o altri volatili in cattività; dato, inoltre, il valore dei volatili custoditi nei giardini zoologici, la vaccinazione preventiva di tali volatili può costituire una misura di prevenzione supplementare appropriata. Occorre pertanto stabilire a livello comunitario le modalità di applicazione della vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, che gli Stati membri devono rispettare qualora ritengano opportuno vaccinare tali volatili. |
(7) |
È inoltre opportuno stabilire, a livello comunitario, le modalità di applicazione delle misure di biosicurezza intese a prevenire l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti degli Stati membri, al fine di proteggere la fauna selvatica e di preservare la biodiversità. |
(8) |
Occorre inoltre approvare i piani di vaccinazione presentati alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e alla direttiva 2005/94/CE. |
(9) |
Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2005/744/CE e sostituirla con la presente decisione. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La presente decisione fissa le modalità di applicazione:
a) |
delle misure intese a prevenire la propagazione dell'influenza aviaria provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1 («HPAI H5N1»), dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti; |
b) |
della vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti. |
2. La presente decisione approva taluni piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati alla Commissione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2005/744/CE e dei piani di vaccinazione preventiva presentati alla Commissione in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE.
Si applicano inoltre la definizione di giardini zoologici di cui all’articolo 2 della direttiva 1999/22/CE e la definizione di organismi, istituti o centri uffialmente riconosciuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano misure concrete e appropriate al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell’HPAI H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.
In funzione della specifica situazione epidemiologica tali misure sono destinate, in particolare, a prevenire ogni contatto diretto o indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
Articolo 4
I piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1, presentati conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, devono riguardare, sulla base di una valutazione del rischio, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
Qualora gli Stati membri presentino, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1 che riguardano i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, tali piani:
a) |
sono stabiliti conformemente alle prescrizioni enunciate nell'allegato II della presente decisione; e |
b) |
indicano, oltre alle informazioni richieste dall'articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva. |
Articolo 5
1. I piani di vaccinazione preventiva, presentati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE e figuranti nell’allegato III della presente decisione, sono approvati.
2. I piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e figuranti nell'allegato III della presente decisione sono considerati approvati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione pubblica i piani di vaccinazione preventiva riguardanti la vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti figuranti nell'allegato III.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 7
La decisione 2005/744/CE è abrogata.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 75.
(4) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.
(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).
ALLEGATO I
Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 nei giardini zoologici o negli organismi; istituti o centri ufficialmente riconosciuti
1) |
Ubicazione del giardino zoologico o dell’organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Africa, dell’Asia centrale e orientale, del mar Caspio e del mar Nero. |
2) |
Distanza del giardino zoologico o dell’organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto da zone umide quali stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori. |
3) |
Ubicazione del giardino zoologico o dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nelle zone a forte densità di uccelli migratori, in particolare di uccelli acquatici. |
ALLEGATO II
Disposizioni relative al ricorso alla vaccinazione preventiva
1. |
Portata della vaccinazione da effettuare |
La vaccinazione si effettua unicamente sui volatili nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri riconosciuti. |
2. |
Specie dei volatili da vaccinare |
Si redige e si conserva per almeno 10 anni dalla data della vaccinazione un elenco di tutti i volatili da vaccinare, nonché le schede d’identificazione individuali. |
3. |
Durata della vaccinazione |
Tutti i volatili da vaccinare in un giardino zoologico o in un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sono vaccinati il più presto possibile. In ogni caso, ciascuna vaccinazione in un giardino zoologico è completata quanto prima entro una settimana al massimo. |
4. |
Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico ai volatili vaccinati e ai loro prodotti |
I movimenti di volatili vaccinati, nell’ambito dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri, tra organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, quali definiti dalla direttiva 92/65/CEE, sono autorizzati a condizione che i volatili provengano da un giardino zoologico od da un organismo, istituto, o centro situato in un'area non sottoposta ad alcuna restrizione di polizia sanitaria in relazione all’HPAI. Al certificato sanitario figurante nell'allegato E, parte 3 della direttiva 92/65/CEE sono aggiunte le parole seguenti: «volatili vaccinati contro l'influenza aviaria il … … … conformemente alla decisione 2006/474/CE. Vaccino …………» Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, i volatili vaccinati possono essere commercializzati o trasferiti sotto sorveglianza ufficiale tra giardini zoologici dello stesso Stato membro o previa autorizzazione speciale di un altro Stato membro. Ogni movimento di volatili vaccinati tra Stati membri è notificato dall'autorità competente del luogo di origine all'autorità competente del luogo di destinazione tramite il sistema TRACES. I prodotti derivanti da tali volatili non entrano nella catena alimentare. |
5. |
Identificazione e registrazione particolari dei volatili vaccinati |
I volatili vaccinati devono essere identificabili singolarmente e il loro registro di identificazione deve recare un’annotazione chiara e conforme. Un contrassegno indelebile indicante che i volatili sono stati vaccinati è applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione. |
6. |
Esecuzione della campagna di vaccinazione |
La vaccinazione è effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Si applicano le misure necessarie per evitare la possibile propagazione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di volatili vaccinati e del numero di dosi utilizzate. Ogniqualvolta possibile, si prelevano campioni di sangue 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa da sottoporre all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. Si conserva per almeno 10 anni la registrazione dei risultati delle analisi. |
7. |
Vaccino da utilizzare |
Il vaccino inattivato da utilizzare è formulato espressamente ed è efficace contro il tipo di virus in circolazione. È utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie. |
8. |
Informazioni relative all'attuazione del pesente piano da comunicare alla Commissione |
Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del piano, comprendente i risultati degli esami effettuati, è fornita alla Commissione e agli Stati membri tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
ALLEGATO III
Elenco dei piani di vaccinazione preventiva approvati riguardanti i volatili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti degli Stati membri
Codice |
Stato membro |
Data di presentazione del piano |
AT |
Austria |
21 aprile 2006 |
BE |
Belgio |
10 febbraio 2006 |
CZ |
Repubblica ceca |
21 marzo 2006 |
DE |
Germania |
31 marzo 2006 |
DK |
Danimarca |
20 febbraio 2006 |
EE |
Estonia |
6 marzo 2006 |
ES |
Spagna |
27 febbraio 2006 |
FR |
Francia |
20 febbraio 2006 |
HU |
Ungheria |
1o marzo 2006 |
IE |
Irlanda |
6 marzo 2006 |
IT |
Italia |
6 marzo 2006 |
LT |
Lituania |
6 marzo 2006 |
LV |
Lettonia |
28 febbraio 2006 |
NL |
Paesi Bassi |
16 novembre 2005 |
PT |
Portogallo |
29 novembre 2005 |
SE |
Svezia |
28 febbraio 2006 |
UK |
Regno Unito |
4 aprile 2006 |