8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

che stabilisce per il 2006 una ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002

[notificata con il numero C(2006) 3030]

(I testi in lingua tedesca, spagnola, francese, greca, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2006/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco (2), prevedono azioni a favore di una riconversione della produzione. Tali azioni debbono essere finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco istituito dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

(2)

Le risorse totali a disposizione del Fondo comunitario per il tabacco ammontano, per il 2006, a 29,2 milioni di euro, cifra leggermente diversa da quella indicata in precedenza, il 50 % dei quali deve essere destinato al finanziamento di azioni ad hoc intese ad aiutare i produttori di tabacco alla riconversione verso altre colture o verso altre attività economiche generatrici di posti di lavoro nonché al finanziamento di studi correlati.

(3)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2182/2002, occorre pertanto ripartire fra gli Stati membri interessati, anteriormente al 30 giugno 2006, l’importo disponibile a titolo dell’anno 2006 in base ai piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d’intervento, comunicati dagli Stati membri.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è stabilita per il 2006 la ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1881/2005 (GU L 301 del 18.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Ripartizione definitiva fra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 per il 2006

(in euro)

 

Ripartizione definitiva

Base

Limite di garanzia nazionale, nella misura del 100 %

Stato membro

Valore

Belgio

62 350

Germania

499 597

Grecia

5 255 417

Spagna

1 853 806

Francia

1 127 090

Italia

5 542 586

Austria

0

Portogallo

259 154

Totale

14 600 000