8.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio

(2006/471/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili, accordate gli esperti militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio, siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2)

L'ultimo adeguamento di tale indennità è stato previsto dalla decisione 2005/442/CE ed ha preso effetto il 1o giugno 2005.

(3)

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (2), il Consiglio ha disposto un adeguamento del 2,2 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Nell'articolo 15, paragrafo 1 della decisione 2003/479/CE, gli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,78 EUR e di 115,09 EUR.

2.   Nell'articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km)

Importo in EUR

0-150

0

> 150

73,98

> 300

131,52

> 500

213,73

> 800

345,26

> 1 300

542,55

> 2 000

649,43».

3.   Nell'articolo 15, paragrafo 4, l'importo di 28,16 EUR è sostituito dall'importo di 28,78 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/442/CE (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 32).

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.