4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2006

relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe

[notificata con il numero C(2006) 2438]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell'allegato IIC,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 7 dell’allegato IIC del regolamento (CE) n. 51/2006 precisa il numero massimo di giorni (216) in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm o reti fisse aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

(2)

Il punto 9 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

Il Regno Unito ha fornito dati che mostrano per il 2006 una riduzione del 5 % della capacità della flotta di navi presenti in questa zona che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

(4)

Tenuto conto dei dati presentati, è opportuno assegnare al Regno Unito 12 giorni supplementari in mare nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2006 e il 31 gennaio 2007 per le navi che detengono a bordo le suddette sfogliare.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Regno Unito e avente a bordo sfogliare con dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, quale stabilito nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (CE) n. 51/2006, è portato a 228 giorni all’anno.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 898/2006 della Commissione (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 16).