|
30.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/105 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2006
che modifica la decisione 2005/436/CE relativa al contributo finanziario comunitario al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129)
[notificata con il numero C(2006) 2076]
(2006/447/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europeea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), e in particolare gli articoli 12 e 13,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione della Commissione 2005/436/CE del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell’afta epizootica (2), ha fissato l’obbligazione finanziaria della Comunità al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129), «il Fondo fiduciario», a un massimo di 4 500 000 EUR per un periodo di quattro anni. |
|
(2) |
In conformità con la decisione 2005/436/CE la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura hanno concluso il 1o settembre 2005 un accordo attuativo sull’utilizzo e il funzionamento del Fondo fiduciario. |
|
(3) |
Data l’apparizione di nuovi topotipi virali e ceppi di virus e in considerazione del deterioramento regionale delle misure di lotta, aggravate dalla presenza simultanea dell’influenza aviaria, la Comunità, in stretta cooperazione con l’EUFMD (Comitato esecutivo della Commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica) e facendo ricorso al Fondo fiduciario, deve prepararsi per misure di controllo delle malattia, che comprendono campagne di vaccinazione d'emergenza nei paesi vicini. |
|
(4) |
Il contributo comunitario al Fondo fiduciario deve quindi essere aumentato di 3 500 000 EUR da 4 500 000 EUR a 8 000 000 EUR per un periodo di quattro anni. |
|
(5) |
Vanno previste misure per l’adozione degli emendamenti all’accordo attuativo, necessarie per tener conto dell’adeguamento della somma. |
|
(6) |
La presente decisione ha effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2005 per permettere alla Commissione di ottemperare ai suoi obblighi per un periodo di quattro anni a partire da tale data. |
|
(7) |
La decisione 2005/436/CE va quindi modificata di conseguenza. |
|
(8) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo unico
La decisione 2005/436/CE è così modificata:
|
1) |
All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal 1o gennaio 2005 l’obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del Fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 8 000 000 EUR per un periodo di quattro anni». |
|
2) |
All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma: «Ogni modifica all’accordo attuativo necessaria per tener conto dell’adeguamento della somma fissata all’articolo 1, paragrafo 2, sarà adottata per consenso tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura». |
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).