22.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2006
che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina
[notificata con il numero C(2006) 2376]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/427/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 86/130/CEE della Commissione, dell’11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (2), è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
Spetta alla Commissione determinare i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione genetica dei bovini. |
(3) |
Le misure oggetto della presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina sono fissati nell'allegato I.
Articolo 2
La decisione 86/130/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 101 del 17.4.1986, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/515/CE (GU L 207 del 10.8.1994, pag. 30).
(3) Cfr. allegato II.
ALLEGATO I
I. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono gli organismi incaricati di definire le norme relative al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, nonché alla pubblicazione dei risultati attinenti. I nomi degli organismi riconosciuti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri.
Gli organismi in parola riferiscono i metodi di controllo dell'attitudine, il modello di descrizione dei dati, il metodo statistico di analisi e i parametri genetici utilizzati per ciascuno dei caratteri valutati.
II. Controllo dell'attitudine
Tutti i dati devono essere registrati sotto la responsabilità dell'organismo riconosciuto.
1. Caratteri relativi alla produzione di carne
a) Controllo dell'attitudine individuale e/o della discendenza presso una stazione
i) |
Occorre specificare le modalità del controllo e il numero di animali interessati. |
ii) |
Il protocollo fornito per il controllo deve precisare, tra l'altro, gli aspetti seguenti:
|
iii) |
Caratteristiche misurate: vanno registrati almeno l'aumento del peso vivo e lo sviluppo muscolare (conformazione «carne») nonché, eventualmente, altri caratteri quali l'indice di conversione degli alimenti e il carattere della carcassa. |
Unità specializzate possono fungere da stazioni sotto la responsabilità di un organismo riconosciuto.
b) Controllo dell'attitudine sul campo (presso l'azienda)
La metodologia di controllo e la metodologia di convalida dei risultati devono essere specificate dagli organismi riconosciuti. Vanno registrati almeno il peso vivo e l'età degli animali nonché, eventualmente, altri caratteri quali la conformazione «carne».
c) Controllo tramite dati di indagini effettuate in aziende, mercati e macelli
Se disponibili e idonei, vanno registrati il peso vivo, il peso carcassa, i prezzi di vendita, il tipo di carcassa secondo il sistema di classificazione comunitario, la qualità delle carni e altri caratteri relativi a quest'ultima.
2. Controllo della produttività lattiera
I dati relativi alla produttività lattiera devono essere registrati secondo i principi approvati dagli organismi internazionali competenti, ad esempio l'ICAR (Comitato internazionale per il controllo dell'attitudine zootecnica).
3. Riproduzione (caratteri secondari)
Nell'accertare la fertilità, l'attitudine al parto e la longevità, tali caratteristiche vanno valutate rispettivamente in base ai dati relativi alla fecondazione (ad esempio percentuale di non ritorni), al punteggio di parto e all'età funzionale («stayability», età di riforma, durata del periodo produttivo).
4. Valutazione morfologica
Quando si procede alla valutazione morfologica, questa deve essere effettuata secondo un sistema riconosciuto.
III. Valutazione genetica
1. Principi
La valutazione genetica dei riproduttori deve essere effettuata sotto la responsabilità di un organismo riconosciuto e deve comprendere, a seconda degli obiettivi della selezione, le caratteristiche seguenti:
— |
produzione lattiera per le razze da latte, |
— |
produzione carnea per le razze da carne, |
— |
produzione lattiera e carnea per le razze a duplice attitudine. |
Si raccomanda altresì di estendere la valutazione genetica anche ai caratteri della riproduzione e ai caratteri morfologici per le razze sottoposte a registrazione di tali caratteri.
Il valore genetico di un riproduttore è calcolato sulla base dei dati ottenuti dal controllo delle prestazioni dell'individuo e/o dei suoi parenti.
I metodi statistici applicati nella valutazione genetica devono essere conformi ai principi approvati dai competenti organismi internazionali (ad esempio l'ICAR) e devono garantire una valutazione non distorta da importanti fattori ambientali né dalla struttura dei dati.
L'affidabilità della valutazione genetica deve essere misurata mediante il coefficiente di determinazione definito secondo i principi approvati dai competenti organismi internazionali (ad esempio l'ICAR). Quando vengono pubblicati i risultati della valutazione, vanno indicate anche la loro affidabilità e la data in cui la valutazione è stata effettuata.
Si devono inoltre pubblicare le particolarità e le anomalie genetiche di un animale, quali sono definite dagli organismi ufficialmente designati per la determinazione di tali caratteri, di concerto con le organizzazioni e associazioni di allevatori riconosciute ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione (1).
2. Valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale
I tori devono essere stati oggetto di valutazione genetica per i caratteri obbligatori ed i loro valori genetici devono essere resi pubblici. Ove disponibili, anche i valori genetici relativi ad altri caratteri vanno pubblicati.
Le presenti disposizioni non si applicano alle razze minacciate di estinzione.
a) Valutazione in base ai caratteri di produttività lattiera
Nella valutazione genetica dei caratteri attinenti alla produzione di latte vanno considerate la quantità e la composizione (materia grassa e sostanza proteica) del latte prodotto, nonché qualsiasi altro dato idoneo a determinare l'attitudine genetica nei riguardi della produzione lattiera.
Il grado di precisione minimo della valutazione dei tori di razza lattiera, ottenuto secondo i principi approvati dall'ICAR e con riguardo all'insieme dei parenti, deve essere almeno pari a 0,5 per i principali caratteri di produzione.
b) Valutazione in base ai caratteri relativi alla produzione di carne
La valutazione genetica di questi tori è effettuata sulla base dei metodi di controllo di seguito indicati:
i) |
controllo delle attitudini individuali in stazione, |
ii) |
controllo della discendenza e/o «sib test» in stazione o in unità specializzate, |
iii) |
controllo della discendenza e/o «sib test» nell'azienda; i discendenti devono essere distribuiti nelle mandrie soggette a controllo in modo da consentire un valido raffronto tra i tori, |
iv) |
controllo della discendenza e/o «sib test» tramite raccolta di dati presso aziende, mercati e macelli, in modo da consentire un valido raffronto tra i tori. |
Se vengono registrati il peso della carcassa ed eventualmente i caratteri relativi alla qualità delle carni, alla crescita e all'attitudine al parto, tali dati e qualsiasi altro carattere utile devono figurare nella valutazione genetica del toro.
ALLEGATO II
Decisione abrogata e sua modificazione successiva
Decisione 86/130/CEE della Commissione |
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Decisione 94/515/CE della Commissione |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Decisione 86/130/CEE |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegati II e III |