15.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2006

recante modifica della decisione 2006/346/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2006) 2323]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della comparsa di focolai di peste suina classica in Germania, sono state immediatamente istituite in quel paese zone di protezione e sorveglianza intorno alle zone colpite dai focolai, secondo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2).

(2)

È stata inoltre adottata la decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE (3), al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania a norma della direttiva 2001/89/CE.

(3)

In base alle informazioni recenti fornite dalla Germania, è opportuno modificare le misure di protezione contro la peste suina classica in tale Stato membro previste dalla citata decisione, in particolare per quanto concerne le parti della Renania settentrionale-Vestfalia cui esse si applicano.

(4)

È altresì opportuno prevedere deroghe per il trasporto dei suini da determinate aziende, nelle quali siano stati introdotti suini vivi, in quelle parti della Renania settentrionale-Vestfalia colpite dalla febbre suina classica.

(5)

È necessario prorogare l'applicazione della decisione 2006/346/CE e al tempo stesso, fatte salve le restrizioni applicate in conformità alla direttiva 2001/89/CE, prevedere di adattare le zone soggette a restrizioni in base alla situazione attuale della malattia.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/346/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/346/CE è così modificata:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Germania provvede affinché nessun suino venga spedito verso altri Stati membri e paesi terzi:

a)

dalle aree elencate nell'allegato I;

b)

da aziende del suo territorio, ubicate al di fuori delle aree elencate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 marzo 2006, suini provenienti da un'azienda ubicata nelle aree elencate nell'allegato I.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Germania provvede affinché:

a)

fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11:

i)

non si effettui alcun trasporto di suini da aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A;

ii)

il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati solo,

sulle strade principali o su rotaia;

conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto detti suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini;

b)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione,

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a)

direttamente — ai fini di una macellazione immediata — verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.3, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo;

b)

a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda di origine:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2 e punto D.4, dal secondo al quarto paragrafo, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

c)

In deroga alla lettera b), punto i), la Germania può:

i)

ridurre il periodo di 45 giorni a un periodo di 20 giorni, purché nei sei mesi immediatamente precedenti la spedizione dei suini nell'azienda di origine di cui alla lettera b) non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, provenienti da un'unica e medesima azienda; oppure

ii)

sospendere l'applicazione della condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), qualora nell'azienda di origine di cui a detto paragrafo non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, sottoposte con esito negativo ai seguenti test di laboratorio effettuati su campioni prelevati non oltre 10 giorni prima della data di spedizione:

test per la ricerca di anticorpi,

due test successivi, eseguiti a distanza di sette giorni l'uno dall'altro per la rilevazione del genoma del virus della peste suina classica (RT-PCR) e condotti presso il laboratorio nazionale di riferimento.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza, purché:

a)

il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE;

b)

nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata situata all'interno della zona di protezione, purché:

a)

l'azienda di destinazione designata sia ubicata ad almeno 10 km dal confine nazionale con un altro Stato membro e purché in tale azienda non siano stati presenti suini per almeno 21 giorni successivamente alla data di completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/89/CE;

b)

prima dell'introduzione dei suini l'azienda di destinazione designata abbia subito una terza pulizia e disinfezione sotto controllo veterinario;

c)

tutti i suini giungano all'azienda di destinazione designata entro un periodo di 20 giorni;

d)

i suini dell'azienda di destinazione designata vengano sottoposti a un esame sierologico secondo quanto previsto dall'allegato, capitolo IV, punto E, della decisione 2002/106/CE, effettuato non prima che siano trascorsi 40 giorni dalla data di arrivo degli ultimi suini di cui alla lettera c);

e)

nessun suino lasci l'azienda di destinazione designata, salvo che ai fini di una macellazione diretta in un mattatoio ubicato nelle aree di cui all'allegato I, lettera A e successivamente all'esame di cui alla lettera d).

L'autorità tedesca competente registra ogni suddetto trasporto di suini e ne informa immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»

3)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La decisione 2006/346/CE è così modificata:

a)

All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

b)

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le parole “all'interno di tali aree” sono sostituite dalle parole “in Germania”.

c)

All'articolo 2, paragrafo 4, lettera e), le parole “mattatoio ubicato nelle aree di cui all'allegato I, lettera A,” sono sostituite dalle parole “mattatoio designato ubicato nel Regierungsbezirk Münster”.

d)

All'allegato I, la lettera A è sostituita dalla seguente:

“A.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia la zona di sorveglianza istituita a norma della direttiva 2001/89/CE intorno ai focolai Borken-01, Borken-02 e Borken-03.”

e)

All'allegato I, la lettera B è soppressa.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

2.   La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006.

Le misure di cui alla presente decisioni non possono, tuttavia, essere più applicate a decorrere dalla data in cui:

a)

tutte le aziende di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), siano state sottoposte con esito negativo agli esami sierologici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d);

b)

la Germania abbia notificato l'esito negativo di detti esami alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.   Ai fini del paragrafo 1, in data 30 giugno 2006 la Germania conferma alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

di essersi conformata alle condizioni di cui alla presente decisione;

b)

che dalla data di adozione della presente decisione nelle aree elencate nell'allegato I non si sono avuti ulteriori focolai sospetti o effettivi di peste suina classica.

4.   Avuta conferma del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi così da renderle conformi alla presente decisione.»

4)

L'allegato I della decisione 2006/346/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 128 del 16.5.2006, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2006/391/CE (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 24).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6:

A.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: l'intero territorio del Regierungsbezirk Münster e il territorio del Regierungsbezirk Düsseldorf, a nord del Reno e dell'autostrada BAB 2.

B.

Nella Renania settentrionale-Vestfalia: l'intero territorio del Regierungsbezirk Arnsberg e il territorio del Regierungsbezirk Düsseldorf, a sud del Reno e dell'autostrada BAB 2.»