9.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2006

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito alla proposta di modifica dell'allegato A della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2006/403/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è una parte firmataria della Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (di seguito «la Convenzione») (1).

(2)

L'allegato A della Convenzione contiene direttive per il ricovero e la cura degli animali.

(3)

La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2), attua la Convenzione, compreso l'allegato A, a norma del diritto comunitario, tranne per alcuni aspetti riguardanti, ad esempio gli animali utilizzati a fini di insegnamento e di formazione.

(4)

La Comunità è una parte firmataria del protocollo di modifica della Convenzione (3) che istituisce una procedura semplificata per modificare gli allegati della Convenzione.

(5)

Conformemente all’articolo 31 della Convenzione — modificato dal protocollo di modifica — le eventuali modificazioni dell'allegato A entrano in vigore dodici mesi dopo la loro adozione, in sede di consultazione multilaterale, da parte della maggioranza di due terzi delle parti, a meno che un terzo delle parti non abbia notificato obiezioni.

(6)

In mancanza di qualsiasi disposizione specifica relativa alla situazione della Comunità, resta inteso che, contrariamente agli altri accordi ambientali, è previsto che la Comunità e i suoi Stati membri esprimano un voto. Nella misura in cui l'allegato A comprende anche questioni che sono di competenza degli Stati membri, in occasione della quarta consultazione multilaterale, la Commissione e gli Stati membri che sono parti della Convenzione dovrebbero cooperare strettamente per garantire l'unità della rappresentanza internazionale della Comunità.

(7)

Il testo riveduto dell’allegato A è stato concordato nell’ambito di un forum del gruppo di lavoro per la preparazione della quarta consultazione multilaterale delle parti.

(8)

Occorre che la Comunità approvi l'allegato A riveduto,

DECIDE:

Articolo unico

Nell'ambito della quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, la Commissione sostiene, a nome della Comunità, l’adozione dell'allegato A riveduto della Convenzione contenente linee di indirizzo per il ricovero e la cura degli animali.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Decisione 1999/575/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29).

(2)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

(3)  Decisione 2003/584/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 10).