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2.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2006
recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2006) 1982]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(2006/383/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2005/1/CE della Commissione (2) nella Repubblica ceca è stato autorizzato l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino. |
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(2) |
La Repubblica Ceca ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha presentato i risultati delle prove di dissezione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3). |
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(3) |
Dall’esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione. |
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(4) |
A causa di particolari circostanze tecniche nei macelli, la Repubblica ceca ha chiesto di fissare il limite di applicazione del metodo di classificazione delle carcasse denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)» al numero settimanale di capi precedentemente stabilito, espresso però in media annuale. |
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(5) |
La decisione 2005/1/CE deve essere dunque modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/1/CE è così modificata:
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1) |
L’articolo 1 è così modificato:
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2) |
L’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.
(3) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2005/1/CE sono aggiunte le seguenti parti 5 e 6:
«PARTE 5
Ultra-sound IS-D-05
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1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Ultra-sound IS-D-05”. |
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2. |
L’apparecchio di classificazione IS-D-05 è un dispositivo che misura il tenore di carne magra e lo spessore del grasso basandosi sull’analisi della risposta degli impulsi ultrasonici trasmessi in sequenza in un punto determinato della carcassa. La sonda ultrasonica scannerizza la carcassa trattata con una serie di 3 × 100 impulsi ultrasonici ad una frequenza di 4 MHz al momento della scannerizzazione. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
dove
S (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola; M (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |
PARTE 6
Needle IS-D-15
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1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Needle IS-D-15”. |
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2. |
L’apparecchio di classificazione IS-D-15 è un dispositivo che utilizza una sonda ad ago molto appuntita che viene inserita in un dato punto della carcassa; la profondità di inserzione è di circa 140 mm. Dietro l’ago è collocato uno speciale apparecchio ottico che mediante canale ottico illumina il tessuto o la zona circostante e scannerizza la quantità di energia luminosa riflessa con la lunghezza d’onda definita. Il terminale è inoltre munito di un dispositivo di misurazione senza contatto che determina la profondità di inserzione con una precisione dell’ordine dei 46 micrometri. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
dove
S (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola; M (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.» |