2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2006

recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2006) 1982]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2006/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/1/CE della Commissione (2) nella Repubblica ceca è stato autorizzato l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2)

La Repubblica Ceca ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha presentato i risultati delle prove di dissezione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione.

(4)

A causa di particolari circostanze tecniche nei macelli, la Repubblica ceca ha chiesto di fissare il limite di applicazione del metodo di classificazione delle carcasse denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)» al numero settimanale di capi precedentemente stabilito, espresso però in media annuale.

(5)

La decisione 2005/1/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/1/CE è così modificata:

1)

L’articolo 1 è così modificato:

a)

All’articolo 1, al primo comma sono aggiunti i seguenti quinto e sesto trattino:

«—

l’apparecchio denominato “Ultra-sound IS-D-05” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato,

l’apparecchio denominato “Needle IS-D-15” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato.»

b)

Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il metodo di classificazione “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” può essere applicato esclusivamente in macelli in cui non siano macellati più di 200 suini la settimana in media annuale.»

2)

L’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.

(3)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2005/1/CE sono aggiunte le seguenti parti 5 e 6:

«PARTE 5

Ultra-sound IS-D-05

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Ultra-sound IS-D-05”.

2.

L’apparecchio di classificazione IS-D-05 è un dispositivo che misura il tenore di carne magra e lo spessore del grasso basandosi sull’analisi della risposta degli impulsi ultrasonici trasmessi in sequenza in un punto determinato della carcassa. La sonda ultrasonica scannerizza la carcassa trattata con una serie di 3 × 100 impulsi ultrasonici ad una frequenza di 4 MHz al momento della scannerizzazione.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image 1
= 60,69798 – 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05)

dove

Image 2
= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola;

M (IS-D-05)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 6

Needle IS-D-15

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Needle IS-D-15”.

2.

L’apparecchio di classificazione IS-D-15 è un dispositivo che utilizza una sonda ad ago molto appuntita che viene inserita in un dato punto della carcassa; la profondità di inserzione è di circa 140 mm. Dietro l’ago è collocato uno speciale apparecchio ottico che mediante canale ottico illumina il tessuto o la zona circostante e scannerizza la quantità di energia luminosa riflessa con la lunghezza d’onda definita. Il terminale è inoltre munito di un dispositivo di misurazione senza contatto che determina la profondità di inserzione con una precisione dell’ordine dei 46 micrometri.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image 3
= 60,92452 – 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15)

dove

Image 4
= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del lardo dorsale, misurato a 70 mm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la penultima e la terzultima costola;

M (IS-D-15)= spessore, in millimetri, del muscolo nel punto di misurazione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»