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12.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2006
che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l’applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 1823]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/340/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La deroga prevista dalla decisione 2001/171/CE della Commissione (2) per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE cessa di avere effetto il 30 giugno 2006. |
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(2) |
Il rispetto in tutta la Comunità del valore limite di 100 ppm fissato dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE potrebbe essere conseguito soltanto attraverso la riduzione del tasso di riciclaggio del vetro, ma tale riduzione non è auspicabile dal punto di vista ambientale. |
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(3) |
Occorre pertanto prorogare la validità della decisione 2001/171/CE senza fissare un’ulteriore data di scadenza. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2001/171/CE è soppresso.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).