6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2006

recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2006) 1319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/330/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la prima frase dell'articolo 8, il primo comma del punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e delle carni fresche provenienti da tali animali, escluse però le preparazioni di carni.

(2)

La decisione 2005/432/CE della Commissione (4) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne, oltre a stabilire gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di tali prodotti. Tale decisione definisce inoltre i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

(3)

Occorre garantire un'idonea correlazione con l'eventuale regionalizzazione dei paesi terzi — in particolare Brasile, Namibia e Sud Africa — operata ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità, in modo da assicurare che le carni utilizzate nei prodotti a base di carne non derivino da animali provenienti da luoghi sottoposti a restrizioni dovute a malattie; occorre inoltre chiarire l'impiego delle frattaglie in alcuni prodotti a base di carne e indicare chiaramente le prescrizioni applicabili alle carni della selvaggina di penna utilizzate nei prodotti a base di carne.

(4)

La Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/432/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/432/CE è così modificata:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:

a)

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);

b)

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).»

2)

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1o ottobre 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/259/CE della Commissione (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 65).

(4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

1.

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.

2.

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):

a)

i prodotti a base di carne devono:

i)

contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;

ii)

essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

oppure

b)

per i prodotti a base di carne:

i)

essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;

ii)

il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

oppure

c)

per i prodotti finali a base di carne:

i)

essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;

ii)

il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.

3.

I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.

ALLEGATO II

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

Codice ISO

Versione

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Bulgaria (1)

BG

01/2004

Tutto il paese

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo;

parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Rio Grande do Sul;

stato di Santa Catarina;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Tutto il paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Tutto il paese

NA-1

01/2005

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (2)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (2)

A (3)

A (3)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgaria (6)BG

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-1

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-2

D

D

D

A

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

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A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

B

B

B

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (2)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Romania (6)

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

XM

Montenegro (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

XS

Serbia (5)  (7)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ZA

Sud Africa (2)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (2)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Non è previsto alcun certificato e i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento

Ratiti

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A

=

per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B

=

trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

D

=

durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

E

=

per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

F

=

trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.

ALLEGATO III

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»

(1)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

(2)  Cfr. la parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

(3)  Per i prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Serbia e Montenegro sono repubbliche ciascuna con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

(6)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(7)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX

Non è previsto alcun certificato e i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.