5.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2006
recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania
[notificata con il numero C(2006) 1897]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/328/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica. |
(2) |
La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (2) è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3). |
(3) |
Alla luce delle nuove informazioni epidemiologiche fornite dalla Germania è opportuno ridurre il periodo minimo di permanenza dei suini nell’azienda d’origine da 45 a 30 giorni. |
(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2006/274/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/274/CE è così modificata:
1) |
All'articolo 1, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
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2) |
All'articolo 2, il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:
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3) |
All'articolo 2, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
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4) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri assicurano che i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/306/CE (GU L 113 del 27.4.2006).
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.