18.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/46


DECISIONE 2006/229/GAI DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2006

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute, ai sensi dell'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, attraverso il nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera e).

(2)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dal Consiglio dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE (3), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (4) e 2004/860/CE (5), del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, relativo al nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera e), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(2)  Il documento del Consiglio 13054/04 è accessibile sul sito Internet http://register.consilium.eu.int

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.