15.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

che costituisce un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione

(2006/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 marzo 2005, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea  (1), in cui annunciava l'intenzione di costituire, nel corso del 2005, un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione, al fine di agevolare l’elaborazione di provvedimenti intesi a migliorare la normativa a livello sia nazionale che europeo.

(2)

Tale gruppo ha il compito di fornire alla Commissione una consulenza su questioni generali finalizzate al miglioramento della regolamentazione; non formulerà pareri su iniziative o progetti riguardanti l’elaborazione di proposte legislative specifiche.

(3)

Il gruppo deve essere composto da esperti nazionali ad alto livello nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri ed essere aperto ad osservatori dei paesi in via di adesione.

(4)

Il gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione va quindi costituito, precisandone competenze e struttura,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione costituisce un «gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione», di seguito «gruppo».

Articolo 2

Funzioni

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione attinente alla politica di miglioramento della regolamentazione e all’elaborazione dei relativi provvedimenti a livello sia nazionale sia europeo.

Il gruppo ha il compito di:

costituire un’efficace interfaccia tra la Commissione e le autorità nazionali, al fine di aiutare la Commissione a migliorare il contesto normativo per le imprese, l’industria, i consumatori, le parti sociali e i cittadini in generale,

contribuire alla diffusione delle prassi ottimali adottate, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE, per migliorare la normativa in ambito europeo,

rafforzare la collaborazione tra Commissione e Stati membri per consentire l’attuazione di una migliore normativa a livello nazionale, specie esaminando insieme come la legislazione dell’UE viene recepita ed attuata dagli Stati membri (ad esempio mediante l’inserimento di ulteriori requisiti o procedure al momento del recepimento),

contribuire all’elaborazione di un insieme coerente di indicatori comuni, in modo da seguire i progressi compiuti per migliorare qualitativamente il quadro normativo a livello dell’UE e nei singoli Stati membri, come base per un’analisi comparata dei rispettivi programmi nazionali volti a conseguire gli obiettivi di Lisbona,

fornire alla Commissione una consulenza su questioni attinenti al miglioramento della regolamentazione, quali in particolare: la semplificazione; la valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale, inclusi i costi amministrativi; i processi consultivi e i vari modi di procedere ad una regolamentazione.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   La Commissione affida al segretario generale il compito di nominare i membri del gruppo sulla base dei candidati proposti dagli Stati membri.

2.   Il gruppo è composto da uno oppure, in via eccezionale (2), due membri per Stato membro. Il segretario generale della Commissione può nominare, su proposta degli Stati membri, supplenti che sostituiscano automaticamente i membri in caso di assenza o impedimento.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono alti funzionari con esperienza nel settore interessato che rappresentino un’amministrazione pubblica,

i membri sono nominati per un anno e il loro mandato è rinnovabile. Restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino al termine del mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire in modo efficace alle deliberazioni del gruppo, che rassegnano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo e secondo trattino del presente paragrafo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato,

i nomi dei membri designati sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; vengono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il presidente può invitare esperti aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno, nonché osservatori, anche dei paesi in via di adesione (3), a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi, qualora ciò sia utile e/o necessario.

4.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione chiede la riservatezza.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente in una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (4).

7.   La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sottogruppo creato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

8.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella/e lingua/e di lavoro del gruppo, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo. I documenti di lavoro sono pubblicati nelle diverse versioni linguistiche disponibili.

Articolo 5

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme interne sul rimborso spese di esperti esterni. La Commissione rimborsa le spese di un membro del gruppo per Stato membro. I membri non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte della Commissione. Si applica fino al 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 97 def. del 16 marzo 2005.

(2)  La Commissione può nominare due membri per Stato membro in caso di condivisione di competenze a livello amministrativo nazionale.

(3)  Gli esperti dei paesi in via di adesione che hanno firmato il trattato di adesione, conformemente alla comunicazione «Verso un'Unione ampliata — Documento di strategia e relazione della Commissione europea sui progressi fatti da ciascuno dei paesi candidati verso l'adesione», del 9 ottobre 2002 [COM(2002) 700 def.], e all’articolo 7 della decisione C(2005) 874 della Commissione, del 24 marzo 2005, per favorire il graduale inserimento dei paesi in via di adesione nelle strutture comunitarie.

(4)  Cfr. l’allegato III del documento SEC(2005) 1004 adottato dalla Commissione il 27 luglio 2005.