10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 496]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana (2), fissa l’elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana. La parte I dell’allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3); la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2)

La decisione 2006/199/CE della Commissione (4) fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all’elenco che figura nella parte I dell’allegato alla decisione 97/296/CE.

(3)

Per maggior chiarezza è opportuno sostiture gli elenchi in questione nella loro totalità.

(4)

Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione 97/296/CE.

(5)

La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/501/CE (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 109).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(4)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

I.   Paesi e territori che formano oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

AE— Emirati arabi uniti

AG— Antigua e Barbuda

AL— Albania

AN— Antille Olandesi

AR— Argentina

AU— Australia

BD— Bangladesh

BG— Bulgaria

BR— Brasile

BS— Bahamas

BZ— Belize

CA— Canada

CH— Svizzera

CI— Costa d’Avorio

CL— Cile

CN— Cina

CO— Colombia

CR— Costa Rica

CS— Serbia e Montenegro (1)

CU— Cuba

CV— Capo Verde

DZ— Algeria

EC— Ecuador

EG— Egitto

FK— Isole Falkland

GA— Gabon

GD— Grenada

GH— Ghana

GL— Groenlandia

GM— Gambia

GN— Guinea Conakry

GT— Guatemala

GY— Guyana

HK— Hong Kong

HN— Honduras

HR— Croazia

ID— Indonesia

IN— India

IR— Iran

JM— Jamaica

JP— Giappone

KE— Kenya

KR— Corea del Sud

KZ— Kazakstan

LK— Sri Lanka

MA— Marocco

MG— Madagascar

MR— Mauritania

MU— Mauritius

MV— Maldive

MX— Messico

MY— Malaysia

MZ— Mozambico

NA— Namibia

NC— Nuova Caledonia

NG— Nigeria

NI— Nicaragua

NZ— Nuova Zelanda

OM— Oman

PA— Panama

PE— Perù

PG— Papua Nuova Guinea

PH— Filippine

PF— Polinesia Francese

PM— Saint Pierre e Miquelon

PK— Pakistan

RO— Romania

RU— Russia

SA— Arabia Saudita

SC— Seychelles

SG— Singapore

SN— Senegal

SR— Suriname

SV— El Salvador

TH— Thailandia

TN— Tunisia

TR— Turchia

TW— Taiwan

TZ— Tanzania

UG— Uganda

US— Stati Uniti d’America

UY— Uruguay

VE— Venezuela

VN— Vietnam

YE— Yemen

YT— Mayotte

ZA— Sudafrica

ZW— Zimbabwe

II.   Paesi e territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AM— Armenia (2)

AO— Angola

AZ— Azerbaigian (3)

BJ— Benin

BY— Bielorussia

CG— Repubblica del Congo (4)

CM— Camerun

ER— Eritrea

FJ— Fiji

IL— Israele

MM— Myanmar

SB— Isole Salomone

SH— Sant’Elena

TG— Togo


(1)  Tranne il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  Unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(3)  Unicamente per le importazioni di caviale.

(4)  Unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»