10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2006
che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2006) 496]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/200/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana (2), fissa l’elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana. La parte I dell’allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3); la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. |
(2) |
La decisione 2006/199/CE della Commissione (4) fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all’elenco che figura nella parte I dell’allegato alla decisione 97/296/CE. |
(3) |
Per maggior chiarezza è opportuno sostiture gli elenchi in questione nella loro totalità. |
(4) |
Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione 97/296/CE. |
(5) |
La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/501/CE (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 109).
(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.
(4) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana
I. Paesi e territori che formano oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio
AE— Emirati arabi uniti
AG— Antigua e Barbuda
AL— Albania
AN— Antille Olandesi
AR— Argentina
AU— Australia
BD— Bangladesh
BG— Bulgaria
BR— Brasile
BS— Bahamas
BZ— Belize
CA— Canada
CH— Svizzera
CI— Costa d’Avorio
CL— Cile
CN— Cina
CO— Colombia
CR— Costa Rica
CS— Serbia e Montenegro (1)
CU— Cuba
CV— Capo Verde
DZ— Algeria
EC— Ecuador
EG— Egitto
FK— Isole Falkland
GA— Gabon
GD— Grenada
GH— Ghana
GL— Groenlandia
GM— Gambia
GN— Guinea Conakry
GT— Guatemala
GY— Guyana
HK— Hong Kong
HN— Honduras
HR— Croazia
ID— Indonesia
IN— India
IR— Iran
JM— Jamaica
JP— Giappone
KE— Kenya
KR— Corea del Sud
KZ— Kazakstan
LK— Sri Lanka
MA— Marocco
MG— Madagascar
MR— Mauritania
MU— Mauritius
MV— Maldive
MX— Messico
MY— Malaysia
MZ— Mozambico
NA— Namibia
NC— Nuova Caledonia
NG— Nigeria
NI— Nicaragua
NZ— Nuova Zelanda
OM— Oman
PA— Panama
PE— Perù
PG— Papua Nuova Guinea
PH— Filippine
PF— Polinesia Francese
PM— Saint Pierre e Miquelon
PK— Pakistan
RO— Romania
RU— Russia
SA— Arabia Saudita
SC— Seychelles
SG— Singapore
SN— Senegal
SR— Suriname
SV— El Salvador
TH— Thailandia
TN— Tunisia
TR— Turchia
TW— Taiwan
TZ— Tanzania
UG— Uganda
US— Stati Uniti d’America
UY— Uruguay
VE— Venezuela
VN— Vietnam
YE— Yemen
YT— Mayotte
ZA— Sudafrica
ZW— Zimbabwe
II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio
AM— Armenia (2)
AO— Angola
AZ— Azerbaigian (3)
BJ— Benin
BY— Bielorussia
CG— Repubblica del Congo (4)
CM— Camerun
ER— Eritrea
FJ— Fiji
IL— Israele
MM— Myanmar
SB— Isole Salomone
SH— Sant’Elena
TG— Togo
(1) Tranne il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(2) Unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.
(3) Unicamente per le importazioni di caviale.
(4) Unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»