4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2006

che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 46, del 16 febbraio 2006, pag. 32)

(2006/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità. L’articolo 151 dispone che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1) la Commissione ha annunciato un’iniziativa faro sulle biblioteche digitali.

(3)

Nella comunicazione «i2010: le biblioteche digitali»«i2010: Digital Libraries» (2) (in appresso «la comunicazione»), la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali che consiglierà la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo.

(4)

Nel Libro bianco su una politica europea di comunicazione (3) adottato dalla Commissione il 1o febbraio 2006 si accenna al ruolo fondamentale che le biblioteche digitali possono svolgere nel garantire ai cittadini europei il libero accesso alle informazioni sull’Europa attraverso le tecnologie dell’informazione.

(5)

Il gruppo darà il proprio contributo alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

(6)

Il gruppo sarà composto da esperti altamente qualificati e dotati di competenze specifiche in materia di biblioteche digitali, nominati a titolo personale.

(7)

È pertanto opportuno istituire il «Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali» e definirne il mandato e le strutture,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce il «Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali», denominato in appresso «il gruppo».

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa all’attuazione dell’iniziativa sulle biblioteche digitali definita nella comunicazione.

Il gruppo ha il compito di:

consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo,

contribuire alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il Direttore generale della DG «Società dell’informazione e media», o il suo rappresentante, nomina i membri del gruppo in quanto esperti di alto livello con competenze in materia di biblioteche digitali.

2.   Il gruppo è composto da 20 membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale in qualità di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da ogni influenza esterna,

i membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio in termini di:

competenze,

origine geografica,

parità tra i sessi,

il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori:

istituti deputati alla conservazione della memoria (biblioteche, archivi, musei),

autori, editori e fornitori di contenuti,

industria delle TIC (ad esempio, motori di ricerca, fornitori di tecnologia),

organismi scientifici e di ricerca, mondo accademico,

i membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza,

i membri sono nominati con mandato biennale rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al quinto trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e confermano altresì l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,

i nomi dei membri sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell’informazione e media» e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario, ad esperti o osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno.

4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

5.   I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno attenendosi al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (4).

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo possono essere rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 31 dicembre 2008. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 229 def.

(2)  COM(2005) 465 def.

(3)  COM(2006) 35 def.

(4)  SEC(2005) 1004, allegato III.