4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/18


DECISIONE N. 167/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Occorre istituire sistemi d'informazione che consentano alle istituzioni della Comunità di essere tenute al corrente delle attività delle flotte di paesi terzi, le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Questi sistemi d'informazione devono inoltre facilitare la consultazione a livello comunitario.

(3)

È opportuno prevedere la possibilità di prendere a livello comunitario le misure necessarie per l'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di contromisure nei confronti delle attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni Stato membro prende tutte le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali.

Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma, informazioni:

a)

sul livello dei servizi di navigazione offerti;

b)

sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi;

e

c)

sul livello delle tariffe fissate per tali servizi.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide quali sono i paesi terzi alle cui flotte viene applicato in comune il sistema d'informazione.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonché il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all’articolo 1, secondo comma.

3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione, periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima, le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione.

4.   La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L'articolo 4 della decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (5), si applica a tali informazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il Consiglio può decidere, all'unanimità, che gli Stati membri applichino congiuntamente, nelle loro relazioni con un paese terzo o un gruppo di paesi terzi oggetto di una decisione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare unilateralmente i sistemi di informazione e le contromisure nazionali.

Articolo 6

La decisione 78/774/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di tale decisione.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 14.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 107) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

(3)  GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 89/242/CEE (GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  GU L 239 del 17.9.1977, pag. 23.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e relativa modificazione

Decisione 78/774/CEE del Consiglio

(GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35)

Decisione 89/242/CEE del Consiglio

(GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 78/774/CEE

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera c)

Articoli 2-5

Articoli 2-5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Allegato I

Allegato II