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24.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2006
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
(2006/136/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2). |
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(2) |
In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l’accordo sul commercio dei vini accluso come allegato V (di seguito «l’allegato V») all’accordo di associazione (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo. |
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(3) |
Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’allegato V, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il commissario dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER
(1) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
A. Lettera della Comunità
Bruxelles,
Egregio Signore,
Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito «l’allegato V») per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.
Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.
A nome della Comunità europea
Appendice
L’allegato V è modificato come segue.
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1) |
All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le denominazioni di cui all’articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano.» |
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2) |
L’articolo 7 è modificato come segue:
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3) |
L’articolo 8 è modificato come segue:
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4) |
L’articolo 9 è modificato come segue:
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5) |
L’articolo 10 è modificato come segue:
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6) |
L’articolo 11 è modificato come segue:
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7) |
All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.» |
B. Lettera della Repubblica del Cile
Santiago del Cile/Bruxelles,
Gentile Signora,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito “l’allegato V”) per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.
Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».
Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.
Per la Repubblica del Cile