22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica la decisione 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie concernenti il processo di trattamento termico per concimi

[notificata con il numero C(2006) 263]

(I testi in lingua finlandese, francese, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Dato il carattere rigoroso di tali norme sono state previste misure transitorie.

(2)

La decisione 2003/329/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi (2), accorda agli stabilimenti il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto processi alternativi di trattamento termico dei concimi entro il 31 dicembre 2005.

(3)

Il 7 settembre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul trattamento termico dei concimi. Sulla base di tale parere la Commissione propone di modificare il pertinente capitolo dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002. In attesa dell’applicazione dei nuovi provvedimenti gli Stati membri e gli operatori hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie contemplate dalla decisione 2003/329/CE, onde evitare perturbazioni degli scambi commerciali.

(4)

È pertanto opportuno prorogare un’ultima volta le misure transitorie previste dalla decisione 2003/329/CE, affinché gli Stati membri possano autorizzare gli operatori a continuare ad applicare norme nazionali relative al trattamento termico dei concimi fino alla data di applicazione delle prescrizioni modificate dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/329/CE, all'articolo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2005/14/CE (GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 5).