22.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2006

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

(2006/125/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni formulate dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 104 del trattato stabilisce una procedura volta a garantire che gli Stati membri evitino i disavanzi pubblici eccessivi o che prendano le misure necessarie per correggerli.

(2)

A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passerà alla terza fase dell’Unione economica e monetaria. Nella seconda fase, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del trattato.

(3)

Il patto di stabilità e di crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(4)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Tenendo conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, del parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, delle previsioni dei servizi della Commissione pubblicate nell’autunno 2005 e del «Pre-Budget Report» del Regno Unito del dicembre 2005, la Commissione ha concluso che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha quindi indirizzato al Consiglio un siffatto parere sul Regno Unito l’11 gennaio 2006.

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Regno Unito, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni seguenti.

(7)

Nel periodo successivo al maggio 1998, quando il Regno Unito ha abrogato la precedente procedura per i disavanzi eccessivi, il saldo delle amministrazioni pubbliche è passato dalla posizione fortemente eccedentaria della fine degli anni ’90 a un disavanzo del 3,2 % del PIL nel 2003/2004 (3). Ciò equivale a una modifica dell’equilibrio strutturale di bilancio pari al 4 % circa del PIL nel periodo che va dal 1999/2000 al 2003/2004, durante il quale il rapporto tra spesa pubblica e PIL è passato da meno del 40 % al 43 % circa del PIL. Nello stesso periodo, la formazione lorda di capitale fisso dello Stato è passata dall’1,2 % all’1,6 % del PIL; il rapporto debito pubblico lordo/PIL è sceso al 37,6 % del PIL nel 2002/2003, per poi aumentare di nuovo. A causa di questa tendenza e dell’andamento dei tassi d’interesse, in questo periodo la spesa per interessi è scesa dal 2,9 % al 2,0 % del PIL in detto periodo.

(8)

Secondo i dati comunicati dal Regno Unito nell’agosto 2005 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, nell’esercizio 2004/2005 il disavanzo pubblico si è attestato al 3,2 % del PIL, superando quindi, ma di poco, il valore di riferimento previsto dal trattato, pari al 3 % del PIL. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL non era eccezionale e, in particolare, non era determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità del Regno Unito, né da una grave recessione economica. La crescita del 3,2 % registrata nel 2004 è stata giudicata superiore a quella potenziale, così come la crescita registrata nell’esercizio 2004/2005. Nel 2004, il differenziale tra prodotto reale e potenziale è risultato positivo, facendo supporre che il deficit di bilancio era in larga misura strutturale. Ne consegue che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo non può essere ricondotto ad una grave recessione economica. Secondo le previsioni autunnali dei servizi della Commissione per il 2005, inoltre, il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL era da considerarsi non temporaneo. Nel 2004-2005 la generale formazione lorda di capitale fisso dello Stato ha continuato ad aumentare, passando all’ 1,8 % del PIL e nel «Pre-Budget Report» del Regno Unito si prevede che essa raggiunga il 2,2 % nel 2006/2007 e il 2,3 % nel 2007/2008. Secondo le stesse previsioni, presupponendo il mantenimento della politica di bilancio annunciata dal Regno Unito, il disavanzo avrebbe raggiunto un livello di poco inferiore al 3,5 % del PIL nel 2005/2006 e sarebbe rimasto al di sopra del 3 % del PIL nel 2006/2007. In base a queste proiezioni, sebbene il disavanzo sia vicino al valore di riferimento, il superamento di detto valore non può essere considerato né eccezionale né temporaneo ai sensi del trattato e del patto di stabilità e di crescita. Dopo la pubblicazione delle previsioni autunnali dei servizi della Commissione, il Regno Unito ha annunciato decisioni politiche nel «Pre-Budget Report» presentato al Parlamento il 5 dicembre. In termini netti, il calcolo del costo di queste misure effettuato dalle autorità del Regno Unito rappresenta, rispetto alla politica annunciata (di cui si è tenuto conto nelle previsioni autunnali), un allentamento della politica di bilancio pari a 0,1 punti percentuali del PIL nell’esercizio finanziario annuale e un inasprimento di questa politica pari a 0,1 punti percentuali del PIL nel 2006/2007. Rispetto ad uno scenario di politica di bilancio invariato, il «Pre-Budget Report» prevede un rafforzamento di 0,2 punti percentuali del PIL nel 2007/2008 che si prevede permanente. Nel «Pre-Budget Report» le autorità del Regno Unito prevedono che il deficit sia inferiore al 3 % nel 2006/2007 e che scenda al 2,4 % nel 2007/2008. Anche tenendo conto di queste misure, che sono tutte di natura strutturale, la Commissione conclude comunque che nel 2006/2007 il disavanzo dovrebbe superare il 3 % del PIL, raggiungendo il 3,1 % circa del PIL, e pertanto non può essere considerato temporaneo. Non viene quindi rispettato il criterio previsto dal trattato per quanto riguarda il disavanzo.

(9)

Il rapporto debito pubblico/PIL rimane invece nettamente al di sotto del valore di riferimento del 60 % (i dati comunicati ad agosto nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi indicano un rapporto pari al 40,8 % del PIL nell’esercizio 2004/2005), pur registrando una tendenza all’aumento vista l’entità dei disavanzi primari effettivi e previsti. Secondo le previsioni autunnali dei servizi della Commissione, tale rapporto dovrebbe arrivare al 44,5 % del PIL nel 2007/2008. Ciò significa che il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito è soddisfatto con ampio margine.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Regno Unito questa duplice condizione non è soddisfatta. Nella presente decisione, pertanto, non si tiene conto degli altri fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  Dati comunicati nell’agosto 2005 ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, rivisti al ribasso rispetto al 3,3 % del PIL. I dati comunicati in agosto dal Regno Unito sono stati convalidati da Eurostat il 26 settembre 2005.