16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006

[notificata con il numero C(2006) 251]

(2006/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per la realizzazione di azioni di natura tecnica e scientifica necessarie allo sviluppo della legislazione comunitaria nel settore veterinario e per l’istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

Il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, in una relazione del 27 giugno 2000, e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con il parere del 20 settembre 2005 concernente le specie di volatili selvatici, hanno raccomandato l’effettuazione di indagini su allevamenti di pollame e stormi di volatili selvatici per individuare l’influenza aviaria, in particolare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), definisce misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

Di conseguenza, le decisioni della Commissione 2002/649/CE (3), 2004/111/CE (4) 2005/464/CE (5) stabiliscono che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria.

(5)

Le decisioni della Commissione 2002/673/CE (6), 2004/630/CE (7), e 2005/732/CE (8) hanno approvato i programmi presentati dagli Stati membri per l’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per i periodi specificati in tali programmi.

(6)

Le indagini hanno consentito di rilevare la presenza di diversi sottotipi debolmente patogeni dei virus H5 e H7 dell’influenza aviaria in alcuni Stati membri. Anche se l’attuale prevalenza di virus dell'influenza aviaria può essere considerata abbastanza bassa, è importante continuare a migliorare la sorveglianza per capire meglio l’epidemiologia dei virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità e impedire la circolazione latente di virus nella popolazione di pollame. I risultati delle indagini effettuate negli Stati membri si sono rivelati molto utili per individuare la presenza di sottotipi del virus dell'influenza aviaria che possono costituire un rischio considerevole in caso di mutazione in forme più virulente. È inoltre opportuno rafforzare la sorveglianza sull’influenza aviaria tenendo conto dell’attuale situazione della malattia in Europa. L’importo totale del contributo comunitario agli Stati membri per queste azioni dovrebbe garantire una maggiore sorveglianza.

(7)

Di conseguenza, per poter fruire del contributo finanziario della Comunità, gli Stati membri devono sottoporre all’approvazione della Commissione i loro programmi di indagini sull’influenza aviaria.

(8)

Per quanto riguarda la sorveglianza dei volatili selvatici, è opportuno prendere in considerazione i risultati dei lavori scientifici attualmente in corso realizzati dall’EFSA e dalla DG Ambiente, quando saranno disponibili. Questi risultati saranno utilizzati anche per riesaminare la presente decisione.

(9)

Tutte le specie selvatiche naturali di uccelli nella Comunità sono coperte dal regime di protezione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (9); qualunque azione di sorveglianza dell’influenza aviaria dovrà quindi garantire il rispetto dei requisiti posti da tale direttiva.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sottopongono all’approvazione della Commissione, entro il 7 febbraio 2006, i programmi relativi all’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, in conformità dell’allegato.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all’articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, fino a un massimale di 2 000 000 di EUR per l’insieme degli Stati membri.

Articolo 3

Gli importi massimi rimborsati per i costi delle analisi sono i seguenti:

a)

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

c)

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

test PRC

:

15 EUR per test.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)   GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)   GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

(4)   GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

(5)   GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/726/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21).

(6)   GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).

(7)   GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/679/CE (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 75).

(8)   GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

(9)   GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI DA REALIZZARE NEGLI STATI MEMBRI NEL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2006

A.   Obiettivi, requisiti e criteri generali per le indagini

A.1.   OBIETTIVI

1.

Individuare l’incidenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in diverse specie di pollame ripetendo secondo modalità modificate e più mirate le indagini precedenti.

2.

Continuare la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici, al fine di creare un sistema di allarme rapido concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.

3.

Contribuire alla conoscenza del rischio che rappresenta per la salute degli animali l’influenza aviaria trasmessa dalla fauna selvatica.

4.

Favorire il collegamento e l’integrazione delle reti di sorveglianza dell’influenza aviaria.

A.2.   REQUISITI E CRITERI GENERALI

1.

Il campionamento non deve estendersi oltre il 31 dicembre 2006.

Per il pollame, il campionamento deve basarsi su scadenze corrispondenti ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame, secondo le prescrizioni.

2.

La data prevista per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini è il 31 marzo 2007.

3.

Le analisi di campioni sono effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.

4.

Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento. È necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e dispone di un’ampia scorta di reagenti diagnostici. Esso fornisce ai laboratori nazionali gli antigeni da utilizzare nell’indagine per garantire l’uniformità.

5.

In conformità alla normativa comunitaria, tutti gli isolati di virus d’influenza aviaria sono trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5/H7 sono sottoposti immediatamente alle analisi standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE. Il laboratorio comunitario di riferimento esige inoltre che i campioni di siero di anseriformi risultati positivi per H5 e H7 vengano trasmessi «alla cieca» per costituire un archivio e facilitare lo svolgimento futuro delle analisi.

B.   Indagini sul pollame relative all’influenza aviaria

1.

Tutti i risultati positivi sono oggetto di un’indagine retrospettiva nell’allevamento e le conclusioni di tale indagine sono trasmesse alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento.

2.

Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, relativi all’invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta di dati relativi all’indagine, in cui devono essere indicati i metodi utilizzati per le analisi di laboratorio. Le tabelle fornite sono utilizzate per trasmettere i risultati in un unico documento.

3.

In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle allevate in sistemi all’aperto (eccetto le anatre, le oche e le quaglie); se l’azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.

4.

Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro, tenendo conto:

a)

del numero di aziende da sottoporre a campionamento (escluse anatre, oche e tacchini); tale numero è stabilito in modo da garantire l’identificazione di per lo meno un allevamento infetto, se la percentuale di aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

b)

del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da garantire una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo, se la diffusione di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

5.

In base a una valutazione del rischio e alla situazione specifica nello Stato membro interessato, lo schema di campionamento deve inoltre considerare che:

a)

i tipi di produzione e i loro rischi specifici sono limitati alla produzione all’aperto, all’allevamento in spazi liberi e agli animali da cortile, prendendo in considerazione anche fattori come la pluralità di età, l'utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all'interno dell'azienda o altri fattori rilevanti;

b)

il numero di aziende di allevamento di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l'identificazione di per lo meno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);

c)

se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende di allevamento di ratiti e quaglie, esse sono incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, sono sottoposti a campionamento solo i capi da riproduzione (o le ovaiole);

d)

il periodo di campionamento coincide con la produzione stagionale. Tuttavia, se necessario, il campionamento può basarsi su altri periodi determinati a livello locale, nei quali la presenza di altro pollame in un'azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e)

gli Stati membri che sono tenuti ad effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo stato di zona di non vaccinazione contro tale malattia, a norma della decisione 94/327/CE della Commissione (1), possono utilizzare questi campioni prelevati da allevamenti da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

Tabella 1

Numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione delle aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutti

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutti

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   Requisiti specifici per l'individuazione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in anatre, oche e quaglie

1.

I campioni di sangue da utilizzare per i test sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all'aperto.

2.

Per i test sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

D.   Indagine sull’influenza aviaria nei volatili selvatici

D.1.   CONCEZIONE E ATTUAZIONE DELL’INDAGINE

1.

Saranno necessari collegamenti con le associazioni per la protezione e l’osservazione degli uccelli e le stazioni di inanellamento. Il campionamento, se necessario, dovrà essere effettuato sotto la supervisione del personale di queste associazioni e stazioni o da cacciatori.

2.

La sorveglianza attiva sugli uccelli vivi o cacciati dovrà essere concentrata:

a)

sulla popolazione delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato da identificare, sulla base:

i)

dell’origine e delle rotte migratorie;

ii)

del numero di volatili selvatici nella Comunità; e

iii)

della probabilità di un contatto con il pollame domestico;

b)

sull’identificazione dei siti che presentano un rischio, sulla base:

i)

di un insieme di siti che contano un numero elevato di uccelli migratori di diverse specie, in particolare quelle elencate nella parte F;

ii)

della prossimità di allevamenti di pollame domestico; e

iii)

dell’ubicazione lungo le rotte migratorie.

La campionatura deve tener conto del carattere stagionale dei modelli di migrazione, che può variare nei vari Stati membri, e delle specie di uccelli elencati nell'allegato F.

3.

La sorveglianza passiva sui volatili selvatici trovati morti dovrà concentrarsi in primo luogo sulla presenza di mortalità anomala o di focolai importanti della malattia:

a)

nelle specie di volatili selvatici elencate nella parte F e negli altri uccelli selvatici che vivono a contatto con tali specie; e

b)

nei siti indicati al punto 2, lettera b), punto i).

La presenza di mortalità in più specie nello stesso sito sarà un ulteriore fattore da prendere in considerazione.

D.2.   METODO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

1.

Vanno prelevati tamponi cloacali per l’esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (ad esempio le anatre domestiche).

2.

Oltre ai tamponi cloacali o alle feci fresche, i tessuti (vale a dire il cervello, il cuore, i polmoni, il rene e gli intestini) dei volatili selvatici trovati morti o abbattuti dovranno essere prelevati per l'isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR). Le tecniche molecolari saranno utilizzate solo in laboratori in grado di garantire la qualità e ricorrendo a metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria.

3.

I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento dev’essere effettuato principalmente sugli anseriformi (uccelli acquatici) e sui caradriformi (uccelli costieri).

4.

I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.

5.

Può essere consentito di raggruppare sino a cinque campioni della stessa specie raccolti sullo stesso sito e nello stesso momento. Al momento della messa in comune dei campioni occorre garantire che, in caso di risultato positivo, i vari campioni possano essere sottoposti a nuove analisi.

6.

Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4 °C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70 °C (le temperature tra 4 °C e – 70 °C sono consigliate solo per una conservazione molto breve, ma devono essere evitate per quanto possibile).

E.   Prove di laboratorio

1.

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite conformemente ai metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria di cui all’allegato III della direttiva 92/40/CEE (compresa l’analisi del siero da anatre e oche con il test di inibizione dell’emoagglutinazione HI).

2.

Tuttavia, se sono richiesti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti dal manuale dell'OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l’opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano il rispettivo programma per l’approvazione.

3.

Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria:

H5

a)

test iniziale con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2);

b)

sottoporre ai test con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo a reazione incrociata N2;

H7

a)

test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

b)

sottoporre ai test con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo a reazione incrociata N7.

4.

Tutti i campioni raccolti nello studio sull'influenza aviaria nei volatili selvatici (capitolo D) dovranno essere sottoposti quanto prima possibile al test PCR per H5 ma entro due settimane e, in caso di risultato positivo, dovrà essere realizzata quanto prima possibile un'analisi del sito di clivaggio, al fine di determinare se vi sia o no un motivo di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) o debolmente patogena (LPAI).

5.

La sorveglianza sierologica non sarà applicata per l’influenza aviaria nei volatili selvatici.

6.

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione ogni due mesi i campioni positivi H5 e H7 individuati durante la loro sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici. È fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri, stabilito dalla legislazione comunitaria, di notificare immediatamente i casi di HPAI alla Commissione indipendentemente dall’organismo ospite.

F.   Lista provvisoria delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato in rapporto all’influenza aviaria (*1)

Nome latino

Nome in lingua italiana

1.

Anser albifrons

Oca lombardella

2.

Anser fabalis

Oca granaiola

3.

Anas platyrhynchos

Germano reale

4.

Anas strepera

Canapiglia

5.

Anas acuta

Codone

6.

Anas clypeata

Mestolone

7.

Anas penelope

Fischione

8.

Anas crecca

Alzavola

9.

Anas querquedula

Marzaiola

10.

Aythya ferina

Moriglione

11.

Aythya fuligula

Moretta

12.

Vanellus vanellus

Pavoncella

13.

Philomachus pugnax

Combattente

14.

Larus ridibundus

Gabbiano comune

15.

Larus canus

Gavina


(1)   GU L 146 dell’11.6.1994, pag. 17.

(*1)  Il presente elenco non è esaustivo, ma è destinato unicamente a identificare le specie migratorie che possono presentare un rischio più elevato di introduzione di influenza aviaria nella Comunità. L’elenco deve essere costantemente aggiornato sulla base dei risultati degli studi scientifici in funzione della loro disponibilità.