16.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2006
recante modifica della decisione 2004/370/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2006) 213]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2006/99/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2004/370/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati tre metodi di classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord. |
(2) |
Per tener conto di adattamenti tecnici il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di impiegare nuove formule per due apparecchi utilizzati per la classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord e l’autorizzazione di due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato a tal fine gli elementi richiesti all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3). L’apparecchio «Fat-O-Meater» non è mai stato utilizzato nell’Irlanda del Nord, per cui è opportuno sopprimerlo dal campo di applicazione della presente decisione per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. |
(3) |
Dall’esame della domanda del Regno Unito risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi. |
(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2004/370/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/370/CE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nell’Irlanda del Nord è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
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2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 32.
(3) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
L’allegato II della decisione 2004/370/CE è modificato come segue:
1) |
il punto 3 della parte 1 [Intrascope (Optical Probe)] è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 3 della parte 2 (Mark II Ulster Probe) è sostituito dal seguente:
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3) |
la parte 3 è sostituita dal testo seguente: «PARTE 3 Hennessy Grading Probe (HGP 4)
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4) |
è aggiunta la seguente parte: «PARTE 4 Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)
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