16.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

recante modifica della decisione 2004/370/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2006) 213]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/370/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati tre metodi di classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord.

(2)

Per tener conto di adattamenti tecnici il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di impiegare nuove formule per due apparecchi utilizzati per la classificazione delle carcasse di suino nell’Irlanda del Nord e l’autorizzazione di due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato a tal fine gli elementi richiesti all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3). L’apparecchio «Fat-O-Meater» non è mai stato utilizzato nell’Irlanda del Nord, per cui è opportuno sopprimerlo dal campo di applicazione della presente decisione per quanto riguarda l’Irlanda del Nord.

(3)

Dall’esame della domanda del Regno Unito risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/370/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/370/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, nell’Irlanda del Nord è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

l’apparecchio denominato “Intrascope (Optical Probe)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 1 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Mark II Ulster Probe” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 2 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 3 dell’allegato II,

l’apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, le cui caratteristiche figurano nella parte 4 dell’allegato II.»;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 32.

(3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2004/370/CE è modificato come segue:

1)

il punto 3 della parte 1 [Intrascope (Optical Probe)] è sostituito dal seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,4802 – 0,83659 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

2)

il punto 3 della parte 2 (Mark II Ulster Probe) è sostituito dal seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,4384 – 0,84119 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

3)

la parte 3 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR) e una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 71,5278 – 0,86638 x

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola (chiamata “P2”).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»;

4)

è aggiunta la seguente parte:

«PARTE 4

Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “Autofom — Fully automatic ultrasonic carcass grading”.

2.

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 16,2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 127 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

Image = b0 + ip1b1 + ip2b2+ ip3b3+… ip127b127.

dove

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

ip1-ip127

=

parametri di ingresso dell’analisi dell’immagine Autofom,

b0-b127

=

costanti derivate dalla calibrazione del modello.

I coefficienti 127 b sono compresi tra IP1 e IP127:

 

– 1,6866978E-002

 

– 2,7395384E-002

 

– 1,9907279E-002

 

– 8,5862307E-003

 

– 1,7233329E-002

 

– 1,2928455E-002

 

– 7,2069578E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

9,9210571E-003

 

– 2,7280254E-002

 

– 1,1866679E-002

 

– 1,6877903E-002

 

– 3,3714309E-002

 

– 2,2873893E-002

 

– 1,2976709E-002

 

– 1,9736953E-002

 

0,0000000E+000

 

– 1,0441692E-002

 

– 2,6023159E-002

 

– 1,6019909E-002

 

– 1,2085976E-002

 

– 2,0802582E-002

 

– 1,2004912E-002

 

4,9544591E-003

 

2,1012272E-003

 

3,5626963E-003

 

5,4210355E-003

 

2,8231265E-003

 

0,0000000E+000

 

3,4462682E-003

 

4,9613826E-003

 

3,1486694E-003

 

0,0000000E+000

 

3,3405393E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

1,0592665E-003

 

0,0000000E+000

 

0,0000000E+000

 

2,3835478E-003

 

0,0000000E+000

 

– 2,3957171E-002

 

– 1,6251475E-002

 

0,0000000E+000

 

– 2,1446949E-002

 

0,0000000E+000

 

– 2,4741126E-002

 

– 2,2376098E-002

 

– 1,6962735E-002

 

– 2,8594572E-002

 

– 1,9001560E-002

 

– 2,7471537E-002

 

– 3,2565221E-002

 

– 3,1170983E-002

 

– 2,9708274E-002

 

– 2,7283320E-002

 

– 2,5577871E-002

 

– 3,2280222E-002

 

– 3,1662315E-002

 

– 3,3039205E-002

 

– 3,2290529E-002

 

– 3,0902216E-002

 

– 2,9116826E-002

 

– 2,5646536E-002

 

– 2,3514079E-002

 

– 2,7472775E-002

 

– 2,6122212E-002

 

– 2,3694078E-002

 

– 2,7969513E-002

 

– 2,8660055E-002

 

– 2,8413385E-002

 

– 3,2624107E-002

 

– 3,2517981E-002

 

– 3,1576648E-002

 

– 3,1543616E-002

 

– 3,1162977E-002

 

– 3,0734278E-002

 

– 3,4127805E-002

 

– 3,4164313E-002

 

– 3,4327772E-002

 

– 3,4017213E-002

 

– 3,3313580E-002

 

– 3,3459395E-002

 

– 2,4075206E-002

 

– 2,5336761E-002

 

– 2,6048595E-002

 

– 2,6499119E-002

 

– 2,6947299E-002

 

– 2,7433341E-002

 

– 3,1328205E-002

 

– 3,1818397E-002

 

– 2,7329659E-002

 

6,0837399E-003

 

6,8703182E-003

 

7,7951970E-003

 

8,3265398E-003

 

7,6311678E-003

 

6,6542262E-003

 

5,8027613E-003

 

8,4376512E-003

 

8,3114961E-003

 

8,2320096E-003

 

8,0569442E-003

 

7,7763004E-003

 

7,6648975E-003

 

7,3420489E-003

 

7,2652618E-003

 

7,1755257E-003

 

7,1458751E-003

 

7,1670651E-003

 

6,9467919E-003

 

7,0396927E-003

 

7,2869365E-003

 

5,7384889E-003

 

7,6241307E-003

 

7,3343012E-003

 

6,9868541E-003

 

6,6073379E-003

 

6,9390922E-003

 

6,3295597E-003

 

6,0446505E-003

 

1,0994689E-002

 

9,2938738E-003

 

4,4189114E-003

 

4,3836362E-003

 

4,6389205E-003

Il coefficiente b0 è 6,3457577E+001

4.

La descrizione dei punti di misurazione e del metodo statistico è contenuta nella parte II del protocollo del Regno Unito, presentato alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 140 kg.»