11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2006
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in alcuni paesi terzi
[notificata con il numero C(2006) 332]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/85/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), prevede che gli Stati membri possano importare embrioni dai paesi terzi solo se raccolti, analizzati e conservati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione. |
(2) |
Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d’America hanno chiesto di emendare gli elenchi di tali paesi riguardo a una serie di gruppi di raccolta e di produzione di embrioni. |
(3) |
Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d’America hanno garantito la conformità alle relative norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i servizi veterinari di tali paesi hanno ufficialmente riconosciuto, ai fini delle esportazioni verso la Comunità, i gruppi di raccolta di embrioni interessati. |
(4) |
La decisione 92/452/CEE va dunque modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE viene modificato ai sensi dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 14 febbraio 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/8/CE (GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 32).
ALLEGATO
L’allegato alla decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
a) |
la riga per il gruppo di raccolta e di produzione di embrioni n. E593 del Canada è sostituita dalla riga che segue:
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b) |
viene inserita la seguente riga per la Nuova Zelanda:
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c) |
vengono cancellate le seguenti righe dei gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America:
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d) |
per gli Stati Uniti d’America vengono inserite le righe che seguono:
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