28.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2006

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

(2006/41/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/787/CE (2) il Consiglio prevedeva la concessione di assistenza finanziaria eccezionale all’Armenia e alla Georgia in forma di prestiti e contributi a fondo perduto a lungo termine.

(2)

Con la decisione 2000/244/CE il Consiglio prevedeva la concessione di assistenza finanziaria eccezionale al Tagikistan e prorogava fino al 2004 il periodo di attuazione dell’assistenza all’Armenia e alla Georgia.

(3)

Nel caso della Georgia, gli obiettivi dell’assistenza non sono stati pienamente realizzati, a causa del prevalere nel paese, per gran parte del periodo di attuazione, di un contesto che non ha consentito una politica economica soddisfacente.

(4)

Pertanto solo 31,5 milioni di EUR dell’importo totale di 65 milioni di EUR stanziato per il contributo a fondo perduto a favore della Georgia sono stati impegnati e versati nel quadro dell’assistenza finanziaria eccezionale.

(5)

Le attuali autorità georgiane si sono poste l’obiettivo della stabilizzazione economica e delle riforme strutturali, sostenute in questo dal Fondo monetario internazionale (FMI) tramite un accordo triennale nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita, approvato il 4 giugno 2004 per un importo totale di 98 milioni di diritti speciali di prelievo. Successivamente, il 21 luglio 2004, i creditori del Club di Parigi hanno accettato la ristrutturazione del debito pubblico bilaterale della Georgia secondo le cosiddette «condizioni di Houston».

(6)

Il nuovo governo della Georgia ha inoltre ricevuto un forte sostegno dalla comunità internazionale alla conferenza dei donatori tenutasi a Bruxelles il 16 giugno 2004.

(7)

Nel giugno 2004 la Banca mondiale ha approvato un credito a sostegno delle riforme e continuerà ad offrire assistenza alla Georgia nel quadro di una nuova strategia di partenariato per paese, mediante operazioni di sostegno alla riduzione della povertà.

(8)

Le autorità georgiane hanno espresso l’intenzione di procedere al rimborso anticipato del debito nei confronti della Comunità, al fine di migliorare la sostenibilità del debito.

(9)

Dato che le relazioni UE-Georgia si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato, che dovrebbe consentire di giungere ad una maggiore integrazione economica, si ritiene opportuno il sostegno comunitario al programma di riforme economiche del governo.

(10)

La messa a disposizione di un importo equivalente all’importo non utilizzato del contributo a fondo perduto dell’assistenza finanziaria eccezionale, che consentirà di sostenere le riforme economiche del paese e contribuirebbe a ridurre il debito estero, rappresenta un contributo appropriato da parte della Commissione alla messa in atto in Georgia delle strategie di crescita e di riduzione della povertà.

(11)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza macrofinanziaria in oggetto, occorre che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto, che la Commissione preveda l’effettuazione di tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(12)

Nell’ottobre 2004 i servizi della Commissione, coadiuvati dagli esperti esterni incaricati allo scopo, hanno effettuato una valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative presso il ministero delle Finanze georgiano e la Banca nazionale della Georgia per accertare l’esistenza di un quadro che consenta una sana gestione finanziaria.

(13)

L’erogazione dell’assistenza in forma di contributi a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(14)

Prima di presentare la proposta, la Commissione ha consultato il comitato economico e finanziario.

(15)

Il trattato non prevede, per l’adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione della Georgia l’assistenza macrofinanziaria in forma di contributi a fondo perduto fino a un importo massimo di 33,5 milioni di EUR, al fine di sostenere le riforme economiche e di assistere il paese nel miglioramento della sostenibilità del debito.

2.   L’assistenza macrofinanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia.

3.   L’assistenza macrofinanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Tali condizioni devono essere compatibili con gli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia.

2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza della Comunità, la Commissione sorveglia la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria della Comunità.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del governo georgiano siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni finanziarie e di politica economica concordate.

Articolo 3

1.   L’importo del contributo a fondo perduto è messo a disposizione della Georgia almeno in due rate, a condizione che la sua posizione debitoria netta nei confronti della Comunità sia stata ridotta di un importo almeno equivalente.

2.   La prima rata del contributo a fondo perduto viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita.

La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI e delle altre misure eventuali e non prima che siano trascorsi tre mesi dall’erogazione della precedente rata.

3.   I fondi sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Il beneficiario ultimo dei fondi è il ministero delle Finanze della Georgia.

Articolo 4

L’assistenza in oggetto viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’adozione da parte della Georgia di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compresi quelli dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Articolo 5

Almeno una volta all’anno, prima di settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  Parere reso il 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2000/244/CE (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.