25.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro

(2006/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(2)

Conformemente alla comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti» (1) adottata il 1o giugno 2005, che evidenzia la necessità per l'Unione europea allargata di mettere a punto un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l'integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, la Commissione desidera avvalersi della consulenza di specialisti del settore, riuniti in seno a un gruppo consultivo.

(3)

Il gruppo sarà incaricato di contribuire alla definizione di un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l’integrazione sociale delle minoranze etniche svantaggiate e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro.

(4)

Il gruppo dovrà essere composto da esperti provenienti dalla società civile, dal mondo della ricerca, dalle imprese, dalle autorità nazionali e locali nonché dalle minoranze etniche e da altre parti interessate. La sua composizione dovrà essere equilibrata, segnatamente sulla base dei criteri seguenti: paese d’origine, genere, origine etnica, settore d’attività e di consulenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito, in seno alla Commissione, un gruppo consultivo di esperti di alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro, di seguito denominato «gruppo».

Articolo 2

Compito

Questo gruppo avrà il compito:

di studiare i mezzi per raggiungere una migliore integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro nell'Unione europea,

di presentare, entro la fine dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007, una relazione contenente raccomandazioni sulle politiche da attuare a questo riguardo.

Il gruppo s’ispirerà alle buone pratiche esistenti in materia e si interesserà in particolare alle questioni seguenti:

la situazione socioeconomica delle minoranze etniche nell'Unione europea di oggi,

le diverse situazioni e necessità dei gruppi minoritari, compresi i migranti di recente arrivo, le minoranze etniche già insediate, le minoranze nazionali, i rom e gli apolidi,

l'impatto della discriminazione multipla e l'influenza di fattori quali l'età, il sesso, la disabilità e la religione, nonché le conseguenze dell'isolamento geografico e del livello d'istruzione,

il contributo delle politiche e dei programmi dell'Unione europea all'integrazione sociale delle minoranze etniche ed alla loro piena partecipazione al mercato del lavoro,

l'impatto delle evoluzioni future, fra cui le possibili nuove ondate di adesione all'Unione europea (Romania, Bulgaria, Turchia, Balcani occidentali).

Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l’opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   I membri del gruppo sono designati dalla Commissione scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all’articolo 2.

2.   Il gruppo comprende un massimo di 10 membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno,

essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,

i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo.

2.   Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.

3.   Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

4.   Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interiore adottato dalla Commissione (3).

6.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti dei fondi disponibili assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. La Commissione decide prima di tale data una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 224 def.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3.