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12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 7/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
relativa al divieto provvisorio di commercializzare in Grecia le sementi di mais ibridi derivati dall’organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole conformemente alla direttiva 2002/53/CE
[notificata con il numero C(2005) 5964]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2006/10/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 settembre 2004 la Commissione, conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di diciassette varietà di mais geneticamente modificato derivate dall’organismo geneticamente modificato MON 810 come tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2). |
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(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE, gli Stati membri garantiscono che, a partire dalla pubblicazione di cui all’articolo 17, le sementi delle varietà ammesse conformemente alla direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà. |
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(3) |
Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE, le varietà geneticamente modificate sono incluse in un catalogo nazionale solo dopo che ne sia stata autorizzata la commercializzazione in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), la quale prevede la valutazione dei rischi per la salute umana e l’ambiente degli organismi geneticamente modificati. |
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(4) |
La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4), prevede che la Francia consente all’immissione in commercio di tale prodotto. Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno effettivamente autorizzato la commercializzazione del prodotto. |
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(5) |
Il 7 aprile 2005 le autorità greche hanno notificato alla Commissione l’ordinanza ministeriale n. 243267 del 3 marzo 2005, che vieta, per i periodi vegetativi 2005 e 2006, la commercializzazione delle sementi delle diciassette varietà di cui sopra; le autorità greche hanno contestualmente chiesto alla Commissione di autorizzare tale provvedimento nazionale in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE. |
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(6) |
A norma dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, se è accertato che la coltivazione di una delle varietà incluse nel catalogo comune può, in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie ovvero comportare rischi per l’ambiente o per la salute umana, tale Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi in questione su tutto il suo territorio o su parti di esso. Qualora vi sia il pericolo imminente di diffusione di organismi dannosi o si verifichi un rischio imminente per la salute umana o per l’ambiente, lo Stato membro interessato può imporre il divieto non appena la sua richiesta sia stata presentata e fino a che non sia stata adottata una decisione definitiva. |
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(7) |
Nella notifica le autorità greche hanno spiegato che il divieto è ritenuto necessario in quanto la coltivazione delle varietà geneticamente modificate può avere effetti sfavorevoli per l’ambiente rurale. La Grecia non ha fornito informazioni a sostegno del provvedimento, che avrebbero potuto essere trasmesse all’Autorità europea per la sicurezza alimentare affinché valutasse la pericolosità per la salute umana o l’ambiente di tali varietà geneticamente modificate. Il 4 maggio 2005 la Commissione ha chiesto per iscritto alle autorità greche di fornire delucidazioni, in particolare quanto ai possibili effetti della commercializzazione di tali sementi sull’ambiente rurale. Il 12 maggio 2005 le autorità greche hanno risposto che gli effetti sfavorevoli per l’ambiente rurale causati dalle diciassette varietà geneticamente modificate sono di natura economica e non riguardano l’ambiente in generale o la salute umana. Nella risposta le autorità greche affermano anche di essere consapevoli che l’organismo geneticamente modificato MON 810 è già stato giudicato sicuro per l’ambiente e la salute umana ai sensi della normativa comunitaria in materia di valutazione dei rischi ambientali. |
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(8) |
Di conseguenza, nessuna delle disposizioni specifiche dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE è applicabile al divieto di coltivazione di tali varietà emesso dalle autorità greche e tale provvedimento non può quindi essere autorizzato. |
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(9) |
Il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha espresso un parere favorevole entro la scadenza stabilita dal suo presidente. Pertanto, il 30 agosto 2005, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2002/53/CE e conformemente all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta concernente i provvedimenti da adottare. |
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(10) |
Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2002/53/CE, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica ellenica non è autorizzata a vietare la commercializzazione delle sementi di mais ibridi derivati dall’organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo comune delle varietà.
Articolo 2
La Repubblica ellenica adotta i provvedimenti necessari per uniformarsi alla presente decisione entro 20 giorni dalla notifica.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 232 A del 17.9.2004, pag. 1.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).