10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2006
recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi
[notificata con il numero C(2006) 33]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/7/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate. |
(2) |
Le autorità turche hanno notificato diversi focolai di influenza aviaria tra gli animali di pollai dell'Anatolia orientale. Non si può escludere la presenza della malattia in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iran, Iraq e Siria dato che è probabile che siano stati gli uccelli migratori a provocare la diffusione della malattia in Turchia. |
(3) |
Attualmente dai paesi confinanti con la Turchia non sono autorizzate le importazioni di prodotti derivati dal pollame, salvo che si tratti di piume non trattate e di parti delle medesime. |
(4) |
A norma della decisione 2005/733/CE della Commissione (2) sono già sospese le importazioni dalla Turchia di piume non trattate. |
(5) |
Mancando ulteriori informazioni sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nei paesi che confinano con la parte orientale della Turchia e tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno sospendere le importazioni dall'Armenia, dall'Azerbaigian, dalla Georgia, dall'Iran, dall'Iraq e dalla Siria di piume non trattate e di parti delle medesime. |
(6) |
Di conseguenza, per le importazioni dai paesi terzi interessati di partite commerciali di piume trasformate è opportuno esigere una prova dell'avvenuto trattamento. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parti di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume o parti di piume trattate (escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali) importate dal territorio dei paesi elencati nell'allegato siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trattate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altro metodo di trattamento che assicuri l'inattivazione dell'agente patogeno.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.
ALLEGATO
Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:
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Georgia |
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Armenia |
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Azerbaigian |
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Iran |
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Iraq |
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Siria |