29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2170/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 1o settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (1), in particolare l'articolo 1 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 193 841 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2004 al 31 agosto 2005. Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro tre giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(3)

La modifica deve decorrere dal 1o settembre 2005 per tener conto dell'applicabilità a tale data del regolamento (CE) n. 2152/2005. Considerato che il dazio suddetto è fissato retroattivamente, occorre prevedere il rimborso dei dazi riscossi in eccesso, su semplice richiesta degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 145 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o settembre 2005 sono rimborsati o sgravati.

A questo fine, gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in conformità alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale


(1)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).