24.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/61


REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2005 della Commissione

del 23 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità europea ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, nell’esenzione totale di tali dazi.

(2)

Dopo l'entrata in vigore del regime SPG nel 1995, la Comunità ha proceduto in margine al GATT all'apertura autonoma di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) n. 25/2005 della Commissione (2).

(3)

Poiché il regime SPG è stato prolungato fino al 31 dicembre 2008 dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2008 anche il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, quinta colonna («periodo contingentale»), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005« sono sostituiti da «dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1102/2005 della Commissione (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 65).

(2)  GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 4.

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.