23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2125/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), e in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha recentemente concluso un accordo commerciale con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati in vista della sua adesione alla Comunità. Tale accordo prevede concessioni che includono, da parte della Comunità, l’abolizione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli trasformati.

(2)

La decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento del regime di scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo 3 dell’accordo europeo (2) dispone che dal 1o dicembre 2005 siano abolite le restituzioni per prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del trattato, esportati in Romania.

(3)

Quale contropartita per l’abolizione delle restituzioni all’esportazione di cui alla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, le autorità rumene si sono impegnate a concedere regimi preferenziali per l’importazione di alcune merci sul loro territorio, a condizione che tali merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione di esportazione indicante che esse non possono beneficiare del pagamento di restituzioni all’esportazione. Qualora le merci non siano accompagnate dalla suddetta documentazione, saranno soggette al dazio ad aliquota completa.

(4)

Con l’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, le merci per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento 3448/93 del Consiglio pere quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), non daranno più diritto al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Romania.

(5)

Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, sarà consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente sarà proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di liberazione proporzionale della rispettiva cauzione, l’autorità nazionale competente, in caso di dubbio, dovrà tenere presente soprattutto la documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (4), ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento. Per motivi amministrativi è opportuno accertarsi che le richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano effettuate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione immediatamente, in modo da poterne tenere conto nella fissazione dell’importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1o febbraio 2006, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1043/2005.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nel limite dei contingenti o a tassi di dazi ridotti verso la Romania se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figuri la dicitura seguente:

«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania».

Articolo 2

1.   I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005 per l’esportazione di merci per cui le restituzioni all’esportazione sono state abolite dalla decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo, i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 30 novembre 2005.

3.   Il titolo viene ridotto dell’importo per il quale la parte interessata si trova nell’impossibilità di richiedere una restituzione all’esportazione in seguito all’entrata in vigore della decisione n. 3/2005 del consiglio di associazione UE-Romania, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.

In caso di dubbio, nell’effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4.   Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.

Articolo 3

1.   Per poter venir prese in considerazione a norma dell’articolo 2 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 gennaio 2006.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 gennaio 2006 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione utilizzabili a partire dal 1o febbraio 2006, in forza dell’articolo 33, lettera c), del regolamento (CE) n. 1043/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 26.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).