23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2122/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante fissazione dell'importo supplementare da versare per gli agrumi a Cipro a norma del regolamento (CE) n. 634/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 634/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi di limoni, pompelmi, pomeli e arance, oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), non superano il limite comunitario. È necessario, quindi, che al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005 venga versato un importo supplementare a Cipro.

(2)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 49 220 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento, è stato rilevato un superamento del limite relativo a Cipro. Pertanto, per quanto riguarda Cipro, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96, devono essere ridotti del 17,83 %.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 i produttori della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia non hanno presentato alcuna domanda concernente gli agrumi destinati alla trasformazione. In tali Stati membri non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la suddetta campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda Cipro e per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi supplementari dell’aiuto da concedere, ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/96, per limoni, pompelmi e pomeli, arance e piccoli agrumi consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2004 (GU L 366 dell'11.12.2004, pag. 8).

(2)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

 

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Cipro

Limoni

2,62

2,28

2,05

Pompelmi e pomeli

2,62

2,28

2,05

Arance

2,82

2,45

2,21

Mandarini

0,75

0,66

0,59

Clementine

0,75

0,66

0,59

Mandarini Satsuma

0,75

0,66

0,59