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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tenuto conto delle condizioni climatiche in Portogallo durante la campagna 2004/2005, che hanno comportato una grave siccità, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 923/2005 (2) con cui si autorizza il trasferimento e la vendita sul mercato portoghese di alcuni quantitativi di cereali detenuti dall’organismo d’intervento ungherese. |
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(2) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 923/2005 prevede che le operazioni di trasporto verso il Portogallo e di smaltimento dei prodotti destinati all'alimentazione animale siano effettuate entro il 31 dicembre 2005. |
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(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 923/2005, la vendita di cereali è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative. |
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(4) |
Dati i ritardi amministrativi legati all’organizzazione del contratto di trasporto, le autorità portoghesi hanno chiesto il rinvio al 30 aprile 2006 della data limite di trasferimento, di vendita sul mercato portoghese e di smaltimento dei prodotti. Le stesse autorità chiedono inoltre di poter estendere le vendite a tutti i settori che hanno risentito della siccità che ha interessato l'economia agricola portoghese. |
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(5) |
Tenuto conto della situazione del mercato portoghese, in particolare gli effetti prolungati della siccità sull'economia agricola portoghese e sulle condizioni di approvvigionamento in condizioni soddisfacenti di cereali da parte degli operatori economici, è opportuno rispondere favorevolmente alla richiesta delle autorità portoghesi autorizzando la consegna dei cereali a tutti gli operatori economici interessati. |
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(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 923/2005. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue:
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1) |
All’articolo 1, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006». |
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2) |
All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).