20.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/26


REGOLAMENTO (CE) N. 2082/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1497/2001 della Commissione che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina, accetta un impegno offerto dal produttore esportatore della Bulgaria e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell’Egitto e della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il 21 ottobre 2000 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l’apertura di un procedimento antidumping (2) relativo alle importazioni di urea (di seguito «il prodotto in esame») originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Egitto, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Polonia, della Romania e dell’Ucraina.

(2)

Il procedimento ha portato nel luglio 2001 all’istituzione, con regolamento (CE) n. 1497/2001 della Commissione (3), di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina ed è stato chiuso, invece, per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell’Egitto e della Polonia.

(3)

Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l’impegno offerto da un produttore esportatore della Bulgaria, Chimco AD. Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1497/2001, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame realizzate dalla società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(4)

Successivamente, con regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio (4) (di seguito «il regolamento definitivo») sono stati istituiti dazi definitivi sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell’Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell’Ucraina. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento ha concesso alle merci prodotte ed esportate direttamente da Chimco AD al primo cliente indipendente nella Comunità un’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno offerto da questa società era già stato accettato in via definitiva nella fase provvisoria del procedimento. Come menzionato al considerando 137 del regolamento definitivo, il prezzo minimo dell’impegno è stato adeguato onde tener conto della modifica del livello necessario per eliminare il pregiudizio.

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   Obblighi della società di cui è stato accettato l’impegno

(5)

L’impegno offerto da Chimco AD impone a detta società, tra l’altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi specificati nell’impegno stesso. Tale livello minimo di prezzo deve essere rispettato in base a una media ponderata trimestrale. La società si impegna inoltre a non eludere l’impegno mediante accordi di compensazione conclusi con un’altra parte.

(6)

Inoltre, per consentire un efficace controllo dell’impegno, Chimco AD è tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea. In tali relazioni occorre indicare dettagliatamente tutte le fatture emesse durante il periodo interessato per le vendite effettuate nel quadro dell’impegno e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping. I dati riportati in queste relazioni sulle vendite devono essere completi ed esatti.

(7)

L’impegno prevede altresì che la Commissione europea possa impartire ulteriori istruzioni tecniche per il controllo dell’impegno stesso e che la società si impegni a collaborare fornendo tutte le informazioni che la Commissione europea ritiene necessarie ai fini del rispetto di detto impegno.

2.   Violazioni dell’impegno

(8)

Nel dicembre 2003 la Commissione europea ha comunicato alla società che sarebbe stato introdotto un nuovo sistema per la presentazione all’Unione europea delle relazioni trimestrali sulle vendite: previo accordo da parte della società, il ricorso al nuovo sistema per la comunicazione delle relazioni era previsto a partire dal 2004.

(9)

In risposta a detta comunicazione, la società ha inviato una dichiarazione di accettazione del nuovo sistema di informativa nel quadro degli impegni e ha ribadito la sua offerta di impegno. In seguito, sono state inviate alla Commissione europea le due prime relazioni conformemente alle regole del nuovo sistema.

(10)

La Commissione non ha però ricevuto le relazioni relative al terzo e al quarto trimestre nel quadro, e in conformità, del nuovo sistema di informativa. Si è provveduto a informarne la società e a concederle un lasso di tempo sufficiente per rimediare a tale omissione. La società non ha risposto in alcun modo al sollecito.

(11)

Non solo, ma nel corso del 2005 non ha inviato nessuna relazione trimestrale sulle vendite alla Commissione europea. La società non ha quindi ottemperato all’obbligo di riferire all’Unione europea in merito alle vendite effettuate.

(12)

Tanto la presentazione delle relazioni in modo non conforme alle istruzioni tecniche impartite quanto il mancato invio delle relazioni trimestrali costituiscono una violazione dell’impegno. La società è stata pertanto informata per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva revocare l’accettazione dell’impegno e raccomandare l’imposizione dei dazi antidumping definitivi. La società, che attualmente è soggetta a procedura fallimentare, non ha risposto neppure a quest’ultima comunicazione.

C.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2001

(13)

Alla luce di quanto precede, occorre sopprimere l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1497/2001 che accetta l’impegno offerto dalla società Chimco AD e rinumerare opportunamente gli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l’accettazione dell’impegno offerto da Chimco AD.

Articolo 2

1.   L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1497/2001 è soppresso.

2.   L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1497/2001 è rinumerato «Articolo 3».

3.   L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2001 è rinumerato «Articolo 4».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 301 del 21.10.2000, pag. 2.

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 4.

(4)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1107/2002 (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 1).