14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2005
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l’anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda approvato con decisione 1999/492/CE, fissa un contingente tariffario annuo da applicarsi all’importazione di prodotti a base di zuccheri e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao originari dell’Islanda. Occorre aprire tale contingente per l’anno 2006. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto in forza di tale regolamento va quindi gestito nel rispetto di tali regole. |
(3) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente |
Aliquota del dazio applicabile |
09.0799 |
1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90 |
500 tonnellate |
50 % dell’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (1) con un massimo di 35,15 EUR/100kg |
1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 1905 31 11 1905 31 19 1905 31 30 1905 31 91 1905 31 99 1905 32 11 1905 32 19 1905 32 91 1905 32 99 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32 |
(1) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.