13.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2022/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda la definizione dei bilanci previsionali per l’approvvigionamento di alcuni prodotti agricoli alle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 (4) del Consiglio, stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore.

(2)

L’attuale esecuzione dei bilanci di approvvigionamento annuali per vari prodotti per i dipartimenti francesi d’oltremare, le Isole Azzorre e Madeira e le Isole Canarie indica che i quantitativi stabiliti per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti sono al di sotto del fabbisogno effettivo a causa di una domanda inaspettatamente superiore al previsto.

(3)

Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità e le descrizioni dei prodotti sopra menzionati.

(4)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1)

Nell’allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2)

Nell’allegato III, il testo della parte 7 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

3)

Nell’allegato V, le parti 4 e 11 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

(3)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

(4)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 6).


ALLEGATO I

«Parte 1

Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Descrizione

Codice NC

Quantitativo

(tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

56 400

42

 (1)

Guiana francese

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10

7 400

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

188 000

48

 (1)

Parte 3

Ortofrutticoli trasformati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Descrizione

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex 2007

Tutti

100

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex 2008

Guiana francese

1 060

586

Guadalupa

408

Martinica

408

Riunione

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

Guiana francese

635

 

727

 

Martinica

311

 (2)

Riunione

311

 

Guadalupa

311

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2002

Tutti

100

91

 (2)


(1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 della Commissione (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»


ALLEGATO II

«Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Descrizione

Codice (1)

Quantitativo

(tonnellate)

Aiuto (in euro/tonnellata)

I

II

III

Settore delle carni:

carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0210

0201 10 00 9110 (1)

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

5 050

153

171

 (2)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0201 30 00 9060 (6)

123

141

 (2)

carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

1 083

119

137

 (2)

0202 30 90 9200 (6)

95

113

 (2)


(1)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»


ALLEGATO III

«Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Descrizione

Codice NC

Quantitativo

(tonnellate)

Aiuto (in euro/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diversa dagli agrumi

2007 99

4 250 (1)

125

143

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

16 850 (2)

108

126

 

— ananassi

2008 20

— agrumi

2008 30

— pere

2008 40

— albicocche

2008 50

— pesche

2008 70

— fragole

2008 80

altro, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19

 

— miscugli

2008 92

— altro

2008 99

Parte 11

Latte e latticini

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Descrizione

Codice NC

Quantitativo

(tonnellate)

Aiuto (in euro/tonnellata)

I

II

III (3)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (4)

0401

125 000 (5)

41

59

 (6)

Latte e crema di latte, concentrati e con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (4)

0402

24 600 (7)

41

59

 (6)

Latte e crema di latte, concentrati e con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti con tenore di sostanza secca lattica non grassa del 15 % o più in peso e con tenore di grasso in peso non superiore al 3 % (8)

0402 91 19 9310

97

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

0405

4 000

72

90

 (6)

Formaggi (4)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (6)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

1901 90 99

800

 

59

 (9)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

2106 90 92

45


(1)  Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2)  Di cui 6 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(3)  In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(4)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(5)  Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(6)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura [regolamento (CEE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo è quello indicato alla colonna II.

(7)  Da ripartire come segue:

7 250 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinati al consumo diretto,

5 350 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinati alla trasformazione e/o al condizionamento,

12 000 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(8)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(9)  L’importo è pari alla restituzione stabilita nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattieri esportati nelle merci che non rientrano nell'allegato I, concesse a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.»