13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2022/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda la definizione dei bilanci previsionali per l’approvvigionamento di alcuni prodotti agricoli alle regioni ultraperiferiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 (4) del Consiglio, stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore. |
(2) |
L’attuale esecuzione dei bilanci di approvvigionamento annuali per vari prodotti per i dipartimenti francesi d’oltremare, le Isole Azzorre e Madeira e le Isole Canarie indica che i quantitativi stabiliti per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti sono al di sotto del fabbisogno effettivo a causa di una domanda inaspettatamente superiore al previsto. |
(3) |
Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità e le descrizioni dei prodotti sopra menzionati. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:
1) |
Nell’allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. |
2) |
Nell’allegato III, il testo della parte 7 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. |
3) |
Nell’allegato V, le parti 4 e 11 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(4) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 6).
ALLEGATO I
«Parte 1
Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Dipartimento |
Descrizione |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
||||
Guadalupa |
frumento tenero, orzo, granturco e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 |
56 400 |
— |
42 |
|
Guiana francese |
frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10 |
7 400 |
— |
52 |
|
Martinica |
frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10 |
52 000 |
— |
42 |
|
Riunione |
frumento tenero, orzo, granturco e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 |
188 000 |
— |
48 |
Parte 3
Ortofrutticoli trasformati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Descrizione |
Codice NC |
Dipartimento |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
||||
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione |
ex 2007 |
Tutti |
100 |
— |
395 |
— |
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione |
ex 2008 |
Guiana francese |
1 060 |
— |
586 |
— |
Guadalupa |
— |
408 |
— |
|||
Martinica |
— |
408 |
— |
|||
Riunione |
— |
456 |
— |
|||
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione |
ex 2009 |
Guiana francese |
635 |
|
727 |
|
Martinica |
— |
311 |
||||
Riunione |
— |
311 |
|
|||
Guadalupa |
— |
311 |
|
|||
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
2002 |
Tutti |
100 |
— |
91 |
(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 della Commissione (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»
ALLEGATO II
«Parte 7
Settore delle carni bovine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Descrizione |
Codice (1) |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||||
I |
II |
III |
|||||
Settore delle carni: |
|||||||
|
0210 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 |
5 050 |
153 |
171 |
|||
0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6) |
123 |
141 |
|||||
|
0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 |
1 083 |
119 |
137 |
|||
0202 30 90 9200 (6) |
95 |
113 |
(1) I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC, concessa ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»
ALLEGATO III
«Parte 4
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Descrizione |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||||
I |
II |
III |
|||||
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
|
||
|
2007 99 |
4 250 (1) |
125 |
143 |
— |
||
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove: |
|
16 850 (2) |
108 |
126 |
|
||
— ananassi |
2008 20 |
||||||
— agrumi |
2008 30 |
||||||
— pere |
2008 40 |
||||||
— albicocche |
2008 50 |
||||||
— pesche |
2008 70 |
||||||
— fragole |
2008 80 |
||||||
|
|
||||||
— miscugli |
2008 92 |
||||||
— altro |
2008 99 |
Parte 11
Latte e latticini
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Descrizione |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III (3) |
|||
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (4) |
0401 |
125 000 (5) |
41 |
59 |
|
Latte e crema di latte, concentrati e con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (4) |
0402 |
24 600 (7) |
41 |
59 |
|
Latte e crema di latte, concentrati e con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti con tenore di sostanza secca lattica non grassa del 15 % o più in peso e con tenore di grasso in peso non superiore al 3 % (8) |
0402 91 19 9310 |
— |
97 |
— |
|
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2) |
0405 |
4 000 |
72 |
90 |
|
Formaggi (4) |
0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 |
15 000 |
72 |
90 |
|
0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 |
1 900 |
||||
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse |
1901 90 99 |
800 |
|
59 |
|
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. |
2106 90 92 |
45 |
(1) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(2) Di cui 6 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(3) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(4) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).
(5) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(6) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura [regolamento (CEE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].
Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo è quello indicato alla colonna II.
(7) Da ripartire come segue:
— |
7 250 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinati al consumo diretto, |
— |
5 350 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinati alla trasformazione e/o al condizionamento, |
— |
12 000 tonnellate di prodotti dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinati alla trasformazione e/o al condizionamento. |
(8) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.
(9) L’importo è pari alla restituzione stabilita nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattieri esportati nelle merci che non rientrano nell'allegato I, concesse a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.»