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3.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2005
che determina, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (2) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, stabilisce che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, sia effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso. |
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(2) |
A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. |
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(3) |
D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2005/2006 in Grecia, Irlanda e Lussemburgo. |
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(4) |
In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:
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per la Danimarca |
60 tonnellate; |
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per la Grecia |
0 tonnellate; |
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per l’Irlanda |
0 tonnellate; |
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per l’Italia |
112 tonnellate; |
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per il Lussemburgo |
0 tonnellate. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 16 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
(2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2005 (GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3).