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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
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(2) |
La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione (GU L 294 del 10.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
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Per quanto riguarda i capitali:
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Per quanto riguarda le risorse economiche:
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