16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento lituano ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A causa di condizioni climatiche avverse al momento della raccolta 2005, il quantitativo di frumento tenero pianificabile risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in Lituania. La Lituania dispone peraltro di scorte d'intervento di frumento tenero per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero in farina.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(4)

Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e la sua trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli, è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (3).

(5)

Per garantire la corretta esecuzione del contratto, è opportuno disporre la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.

(6)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento lituano alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento lituano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 32 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in farina.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia:

a)

in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

in deroga all'articolo 10, secondo comma, dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a)

della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta, che in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata;

b)

dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare il frumento tenero, entro 60 giorni dall'uscita dai magazzini d'intervento e comunque entro il 31 agosto 2006, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell'importo di 40 EUR/tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;

c)

dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 23 novembre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento lituano al seguente indirizzo:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lituania

Tel. (370-5) 268 50 49

Fax (370-5) 268 50 61

Articolo 5

L'organismo d'intervento lituano comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

1.   La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

a)

l'offerta non è stata accolta;

b)

il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all'articolo 3, lettera b).

2.   La garanzia di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.

Articolo 8

1.   La prova dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92.

2.   Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all'impegno di cui all'articolo 3, lettere b) e c), e recare una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005.


ALLEGATO I

Gara permanente per la rivendita di 32 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento lituano

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1862/2005]

1

2

3

4

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo offerto

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

––

:

in spagnolo

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1862/2005

––

:

in ceco

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1862/2005

––

:

in danese

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1862/2005

––

:

in tedesco

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1862/2005

––

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 1862/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

––

:

in greco

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1862/2005

––

:

in inglese

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1862/2005

––

:

in francese

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1862/2005

––

:

in italiano

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1862/2005

––

:

in lettone

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1862/2005 3. panta b) un c) punktā

––

:

in lituano

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1862/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

––

:

in ungherese

:

Az 1862/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

––

:

in olandese

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1862/2005

––

:

in polacco

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1862/2005

––

:

in portoghese

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1862/2005

––

:

in slovacco

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1862/2005

––

:

in sloveno

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1862/2005

––

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1862/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

––

:

in svedese

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1862/2005