8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 580/2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione, inclusi quelli emessi in conformità del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (3), e al regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere (4). |
(2) |
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione (5) stabilisce il giorno da cui decorre il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
(3) |
Il campo di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004, ha dato talora adito ad interpretazioni erronee. Al fine di evitare possibili errori di interpretazione, è opportuno modificare l’articolo 8 del succitato regolamento. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) |
il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all’articolo 6 di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005.
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).