29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2005
recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1),
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3), in particolare l’articolo 86, paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 128, seconda frase,
visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 (4), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (5), il fatto generatore del tasso di cambio per l’aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6) interviene il 1o gennaio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto. |
(3) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore. |
(4) |
A norma dell’articolo 86, primo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all’importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l’inizio dell’anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento. A norma dell’articolo 86, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il tasso di cambio applicabile è la media, pro rata temporis, dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore. |
(5) |
A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l’anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l’estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione. Conformemente alla prima frase dell’articolo 128 del medesimo regolamento, la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l’estensivizzazione e dei pagamenti supplementari, è effettuata in base della media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l’anno di imputazione, determinato secondo quanto previsto dall’articolo 127. |
(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (7), il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli (8), la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4, inizia il 1o gennaio. A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (9), dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (10) e dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per i seminativi, previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, per gli aiuti ai legumi da granella previsti dal regolamento (CE) n. 1577/96 e per il premio specifico alla qualità per il frumento duro e il premio per le colture energetiche, di cui rispettivamente ai capitoli 1 e 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, inizia il 1o luglio. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. |
(7) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004, per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore. |
(8) |
A norma dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo (11) , il tasso di cambio da applicare all’aiuto al luppolo previsto dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (12), corrisponde alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o luglio dell’anno del raccolto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica:
a) |
all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5; |
b) |
agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2; |
c) |
ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119; |
d) |
ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133; |
e) |
ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4. |
Articolo 2
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica:
a) |
ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999; |
b) |
agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996; |
c) |
al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1; |
d) |
al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2; |
e) |
ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7; |
f) |
all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).
(3) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005.
(4) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.
(5) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6.
(6) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(7) GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13.
(8) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.
(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(10) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(11) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999.
(12) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).
Allegato I
Tassi di cambio di cui all’articolo 1
1 EUR = (media per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004) |
|
0,579055 |
Sterlina cipriota |
30,6523 |
Corona ceca |
7,43335 |
Corona danese |
15,6466 |
Corona estone |
245,869 |
Fiorino ungherese |
3,4528 |
Litas lituano |
0,689013 |
Lats lettone |
0,432332 |
Lira maltese |
4,14339 |
Zloty polacco |
38,8968 |
Corona slovacca |
239,804 |
Tallero sloveno |
8,98330 |
Corona svedese |
0,694111 |
Lira sterlina |
ALLEGATO II
Tassi di cambio di cui all’articolo 2
1 EUR = (media per il periodo dal 1o giugno 2005 al 30 giugno 2005) |
|
0,574123 |
Sterlina cipriota |
30,0363 |
Corona ceca |
7,44444 |
Corona danese |
15,6466 |
Corona estone |
249,219 |
Fiorino ungherese |
3,4528 |
Litas lituano |
0,696023 |
Lats lettone |
0,4293 |
Lira maltese |
4,06203 |
Zloty polacco |
38,5509 |
Corona slovacca |
239,467 |
Tallero sloveno |
9,25091 |
Corona svedese |
0,669118 |
Lira sterlina |