26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002, compresa l’interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 12 Consolidamento — Società a destinazione specifica.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale (IAS) 39 rivisto: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Lo IAS 39 stabilisce soprattutto i principi fondamentali per la rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività finanziarie ed è stato adottato il 19 novembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione (3), ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l’opzione della contabilizzazione integrale al valore equo (fair value) e la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

(3)

Il 17 dicembre 2004 lo IASB ha pubblicato la modifica al principio contabile internazionale (IAS) 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie] come parte nell’ambito dell’iniziativa dell’IASB per agevolare il passaggio agli IAS/IFRS alle imprese europee, in particolare quelle registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

(4)

L’11 novembre 2004 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato le modifiche dell’IFRIC apportate al SIC 12: Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica. La modifica riguarda l’attuale esclusione dal campo di applicazione del SIC 12 dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro e dei piani di distribuzione di azioni (SIC-12.6). Lo scopo della modifica è garantire la coerenza con quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti e di introdurre le relative modifiche richieste dalla recente adozione dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni  (4).

(5)

La Commissione è giunta alla conclusione che le modifiche del principio contabile e dell’interpretazione soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La consultazione con esperti del settore ha confermato che le modifiche soddisfano i criteri tecnici previsti per l’adozione.

(6)

L’adozione delle modifiche allo IAS 39 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, che servono a garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le modifiche entrano in vigore, a titolo eccezionale, per l’esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L'applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da agevolare i «neo-utilizzatori» nella preparazione dei conti in conformità con gli IAS/IFRS.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

È inserito il testo delle Modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie], che figurano all'allegato del presente regolamento.

2)

È inserito il testo della Modifica dell’IFRIC apportata al SIC 12 Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica, che figura all'allegato del presente regolamento.

3)

L’adozione delle modifiche allo IAS 39 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, al fine di garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a ciascun esercizio finanziario di un’impresa avente inizio il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2005 (GU L 175 dell’8.7.2005, pag. 3).

(3)  GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IAS 39

Modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie]

SIC 12

Modifiche dell’IFRIC apportate al SIC 12 Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’IASB: www.iasb.org.uk

Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Nel Principio, è stato aggiunto il paragrafo 107A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

107A.

Nonostante il paragrafo 104, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, in uno dei seguenti modi:

a)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

b)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2004.

Nell’Appendice A, Guida Operativa, è stato aggiunto il paragrafo AG76A.

Guida operativa

Valutazione (paragrafi 43-70)

Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione

AG76A.

La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. L’applicazione del paragrafo AG76 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento della rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria. In tale caso, lo IAS 39 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo.

Appendice

Modifiche all’IFRS 1

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 1 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.   L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 13, i sottoparagrafi j) e k) sono rettificati, e il sottoparagrafo l) inserito, come di seguito:

j)

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo 25E);

k)

leasing (paragrafo 25F); e

l)

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 25G).

Dopo il paragrafo 25F, sono stati inseriti un nuovo titolo e il paragrafo 25G, come indicato di seguito:

Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie

25G

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:

a)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

b)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2004.

International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC

MODIFICHE DELL’IFRIC APPORTATE AL SIC-12

Ambito di applicazione del SIC-12

Consolidamento — Società a destinazione specifica

RIFERIMENTI

 

IAS 19 Benefici per i dipendenti

 

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

SIC-12 Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo).

PREMESSA

1.

Fino a quando la presente Modifica non entrerà in vigore, il SIC-12 esclude dal proprio ambito i benefici successivi al rapporto di lavoro e i piani di distribuzione di azioni (SIC-12.6). Fino a quando l’IFRS 2 non entrerà in vigore, tali piani rientrano nell’ambito dello IAS 19 (come rettificato nel 2002).

2.

L’IFRS 2 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005. L’IFRS 2 rettificherà lo IAS 19:

a)

rimuovendo dal suo ambito i benefici per i dipendenti a cui l’IFRS 2 si applica, e

b)

rimuovendo tutti i riferimenti ai benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale e ai relativi piani.

3.

Inoltre, lo IAS 32 dispone che le azioni proprie siano dedotte dal capitale. Quando l’IFRS 2 entrerà in vigore, questo rettificherà lo IAS 32 prevedendo che i paragrafi 33 e 34 dello IAS 32 (relativi alle azioni proprie) devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione ai piani di opzioni su azioni ai dipendenti, piani di acquisto azioni ai dipendenti, ed a tutti gli altri accordi di pagamento basato su azioni.

PROBLEMI

4.

Il primo problema trattato dalla presente Modifica è l'inclusione dei piani retributivi sotto forma di capitale nell'ambito del SIC-12.

5.

Il secondo problema trattato dalla presente Modifica è l’esclusione dall’ambito del SIC-12 degli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti. Fino a quando la Modifica non entrerà in vigore, il SIC-12 non esclude dal proprio ambito di applicazione gli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti. Tuttavia, lo IAS 19 dispone che tali piani siano contabilizzati in maniera similare alla contabilizzazione dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro.

MODIFICA

6.

Il paragrafo 6 del SIC-12 è rettificato come di seguito.

La presente Interpretazione non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.

Un’entità deve applicare la presente Modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 2 a partire da un esercizio precedente, la presente Modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.