25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(3)

Tenuto conto del fabbisogno prevedibile dei mercati in futuro e dei quantitativi di cui dispone l’organismo d’intervento polacco, la Polonia ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d’intervento ha intenzione di aumentare di 56 129 tonnellate il quantitativo posto in vendita. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il quantitativo di «99 068» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «90 000» tonnellate;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4.